Utilizzo del contante e pagamenti elettronici

Utilizzo del contante e pagamenti elettronici

Decreto fiscale 2020: come interviene sulle sanzioni in caso di pagamenti non tracciabili e sugli obblighi di pagamento tramite Pos.

Viene gradatamente ridotta la soglia sull’uso dei contanti tra soggetti diversi: il tetto, prima di 3.000 euro, passa a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 e scende a 1.000 a partire dal 2022. Questo significa che, per l’anno a venire, è possibile pagare, donare o prestare denaro contante sino a massimo 1.999,99 euro. Oltre tale limite scatta l’obbligo dei pagamenti tracciabili: assegni circolari, assegni bancari non trasferibili, bonifici, carte di credito, carte prepagate, bancomat.

A stabilirlo è l'articolo 18 del Decreto Fiscale 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019. Il testo ufficiale, all’art. 18, interviene aggiungendo due commi nel DL numero 231 del 21 novembre 2007:

a) all’articolo 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022 il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1000 euro”;

b) all’articolo 63, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1 gennaio 2022 il predetto minimo edittale è fissato a 1000 euro”.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.a.

Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.

Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

Saranno obbligati a consentire ai cittadini di effettuare pagamenti elettronici mediante Pos tramite la piattaforma elettronica, per il pagamento dei tributi, anche i seguenti soggetti:

  • le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’art. 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
  • i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
  • le società a controllo pubblico, come definite nel D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’art. 2, co. 1, lett. p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lett. b); dovranno permettere l’effettuazione di pagamenti elettronici anche per il versamento spontaneo di tributi.

Oltre al comparto P.A., tutte le società di capitali e/o persone, nonché le ditte individuali e i lavoratori autonomi che:

  • svolgono l’attività di vendita di prodotti;
  • prestano servizi (anche professionali);
  • ai consumatori persone fisiche nella loro sfera personale, sono tenuti a mettere a loro disposizione strumenti idonei al pagamento elettronico.

In sostanza si tratta di bar, ristoranti, commercianti al minuto, Ced, tutti i liberi professionisti iscritti o meno ad un Albo, piccoli artigiani, e così via.

Anche questa volta però il legislatore non ha previsto sanzioni in caso di violazione delle norme. Quindi i divieti non possono essere fatti valere nei confronti dei trasgressori.