Nuove indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali

Nuove indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali

Con le comunicazioni del 16 aprile 2020 e dell’11 febbraio 2021 la UIF ha inteso indicare gli elementi per l’individuazione tempestiva dei nuovi rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l’emergenza sanitaria, collegata al COVID-19 e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica è fondamentale per assicurare l’efficacia degli interventi pubblici.

Con la comunicazione dell’11 aprile 2022 la UIF, a seguito dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi con controparti estere inerenti al contesto pandemico e tenendo conto dell’evoluzione della normativa, ha fornito ulteriori elementi per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali derivanti appunto dalle agevolazioni conseguenti la pandemia.

Premettendo che i crediti riconosciuti dal Decreto Rilancio sono cedibili in via anticipata rispetto alla dichiarazione fiscale e con minori formalità, occorre prestare particolare attenzione:

  • che i predetti crediti siano vantati a fronte di interventi non eseguiti;
  • che le agevolazioni stesse non appaiano spettanti sulla base della disciplina in materia e riferite ad annualità non comprese nel perimetro di applicazione del beneficio;
  • che i crediti siano per spese di importo superiore rispetto al valore della prestazione effettivamente resa dal fornitore;
  • alla ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento del beneficio fiscale, con particolare riguardo alle caratteristiche del presunto beneficiario.

Dal punto di vista soggettivo rileva:

  • l’incoerenza tra il profilo del titolare dei crediti d’imposta e l’entità e la tipologia dei crediti stessi, come possono essere soggetti privi di strutture organizzative funzionali allo svolgimento di un’attività economica effettiva, con caratteristiche non adeguate rispetto ai lavori o alle forniture che sarebbero stati incaricati di eseguire;
  • soggetti neocostituiti o che sono da poco attivi nei settori che prevedono l’attribuzione di benefici fiscali anche dopo periodi di inattività;
  • presenza di esponenti delle imprese con un dubbio profilo reputazionale o professionale, ad esempio per precedenti penali (connessi perlopiù a reati fiscali o di criminalità organizzata) o in quanto gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti), nonché soggetti che, per il loro profilo o per le dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, sembrano essere meri prestanome . Meritano poi attenzione i casi di presunti titolari di crediti d’imposta che risultano quasi o del tutto privi di redditi, irreperibili o domiciliati presso centri di accoglienza.

Dal punto di vista oggettivo possono emergere:

  • ipotesi di assenza o incoerenza del corredo informativo che legittimerebbe l’ammissione al beneficio fiscale (ad es. fatture o altra documentazione giustificativa non riconciliabile con i relativi pagamenti) ovvero l’assenza di movimentazione finanziaria correlabile all’esecuzione di lavori o forniture;
  • l’impiego del corrispettivo ricevuto per la cessione di crediti fiscali in: i) bonifici verso l’estero o destinati ad altri soggetti o rapporti ricorrenti ovvero effettuati immediatamente dopo l’accredito soprattutto se in favore di soggetti che appaiono operare in settori non coerenti con quello dell’ordinante dei bonifici o con causali generiche o riferimenti a prestiti infruttiferi e atti di liberalità; ii) prelievi di contante di importo complessivo rilevante o comunque ingiustificato; iii) pagamenti per giochi e scommesse; iv) acquisti di immobili, preziosi, oro, opere d’arte e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore ovvero di valute virtuali per importi complessivamente significativi;
  • cessioni di crediti che sono state realizzate in sequenza o poste in essere con una moltitudine di soggetti, in un arco temporale limitato, per importi ricorrenti, al fine di realizzare un’interposizione presumibilmente volta a dissimulare l’identità dell’effettivo titolare o ad aggirare eventuali limiti di importo previsti dal cessionario;
  • vanno considerate con attenzione le cessioni realizzate tra soggetti non tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
  • acquisto massivo di crediti fiscali o le ipotesi di pubblicità o intermediazione dell’offerta e della domanda di crediti fiscali a prezzi notevolmente inferiori al loro valore nominale;
  • sulla ricorrenza di operazioni ripetute, per importi complessivamente rilevanti, non coerenti con il profilo del cliente;
  • contesto di operazioni di cartolarizzazione che non consentono di valutare la genuinità del sottostante rapporto.

Gli elementi indicate nella comunicazione della UIF sono portati a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni dai soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, e avranno cura di sensibilizzarli con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare l’efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.