Nuove indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali
Con le comunicazioni del 16 aprile 2020 e dell’11 febbraio 2021 la UIF ha inteso indicare gli elementi per l’individuazione tempestiva dei nuovi rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l’emergenza sanitaria, collegata al COVID-19 e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica è fondamentale per assicurare l’efficacia degli interventi pubblici.
Con la comunicazione dell’11 aprile 2022 la UIF, a seguito dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi con controparti estere inerenti al contesto pandemico e tenendo conto dell’evoluzione della normativa, ha fornito ulteriori elementi per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali derivanti appunto dalle agevolazioni conseguenti la pandemia.
Premettendo che i crediti riconosciuti dal Decreto Rilancio sono cedibili in via anticipata rispetto alla dichiarazione fiscale e con minori formalità, occorre prestare particolare attenzione:
- che i predetti crediti siano vantati a fronte di interventi non eseguiti;
- che le agevolazioni stesse non appaiano spettanti sulla base della disciplina in materia e riferite ad annualità non comprese nel perimetro di applicazione del beneficio;
- che i crediti siano per spese di importo superiore rispetto al valore della prestazione effettivamente resa dal fornitore;
- alla ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento del beneficio fiscale, con particolare riguardo alle caratteristiche del presunto beneficiario.
Dal punto di vista soggettivo rileva:
- l’incoerenza tra il profilo del titolare dei crediti d’imposta e l’entità e la tipologia dei crediti stessi, come possono essere soggetti privi di strutture organizzative funzionali allo svolgimento di un’attività economica effettiva, con caratteristiche non adeguate rispetto ai lavori o alle forniture che sarebbero stati incaricati di eseguire;
- soggetti neocostituiti o che sono da poco attivi nei settori che prevedono l’attribuzione di benefici fiscali anche dopo periodi di inattività;
- presenza di esponenti delle imprese con un dubbio profilo reputazionale o professionale, ad esempio per precedenti penali (connessi perlopiù a reati fiscali o di criminalità organizzata) o in quanto gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti), nonché soggetti che, per il loro profilo o per le dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, sembrano essere meri prestanome . Meritano poi attenzione i casi di presunti titolari di crediti d’imposta che risultano quasi o del tutto privi di redditi, irreperibili o domiciliati presso centri di accoglienza.
Dal punto di vista oggettivo possono emergere:
- ipotesi di assenza o incoerenza del corredo informativo che legittimerebbe l’ammissione al beneficio fiscale (ad es. fatture o altra documentazione giustificativa non riconciliabile con i relativi pagamenti) ovvero l’assenza di movimentazione finanziaria correlabile all’esecuzione di lavori o forniture;
- l’impiego del corrispettivo ricevuto per la cessione di crediti fiscali in: i) bonifici verso l’estero o destinati ad altri soggetti o rapporti ricorrenti ovvero effettuati immediatamente dopo l’accredito soprattutto se in favore di soggetti che appaiono operare in settori non coerenti con quello dell’ordinante dei bonifici o con causali generiche o riferimenti a prestiti infruttiferi e atti di liberalità; ii) prelievi di contante di importo complessivo rilevante o comunque ingiustificato; iii) pagamenti per giochi e scommesse; iv) acquisti di immobili, preziosi, oro, opere d’arte e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore ovvero di valute virtuali per importi complessivamente significativi;
- cessioni di crediti che sono state realizzate in sequenza o poste in essere con una moltitudine di soggetti, in un arco temporale limitato, per importi ricorrenti, al fine di realizzare un’interposizione presumibilmente volta a dissimulare l’identità dell’effettivo titolare o ad aggirare eventuali limiti di importo previsti dal cessionario;
- vanno considerate con attenzione le cessioni realizzate tra soggetti non tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- acquisto massivo di crediti fiscali o le ipotesi di pubblicità o intermediazione dell’offerta e della domanda di crediti fiscali a prezzi notevolmente inferiori al loro valore nominale;
- sulla ricorrenza di operazioni ripetute, per importi complessivamente rilevanti, non coerenti con il profilo del cliente;
- contesto di operazioni di cartolarizzazione che non consentono di valutare la genuinità del sottostante rapporto.
Gli elementi indicate nella comunicazione della UIF sono portati a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni dai soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, e avranno cura di sensibilizzarli con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare l’efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.