Indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del PNRR
Tra le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica trova un posto fondamentale il c.d. “Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza” che permette all’Italia di usufruire di una serie di fondi europei a fronte di riforme e di relativi investimenti che sono raggruppati in 6 Missioni, ciascuna delle quali rappresenta un’area tematica di investimento.
Ed ecco il motivo per il quale la UIF con la “Comunicazione” dell’11 aprile 2022 ha evidenziato il valore dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio per consentire la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all’obiettivo per cui sono state stanziate ai fini della prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell’impiego dei fondi provenienti dal PNRR.
Prima di tutto la UIF richiama l’attenzione delle Pubbliche Amministrazione nell’adozione di presidi funzionali all’individuazione e alla comunicazione delle operazioni sospette, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 231/2007 e della relativa disciplina attuativa emanata dalla UIF il 23 aprile 2018. Quindi indica la necessità della nomina e del funzionamento massimo del gestore che può essere individuato nell’ambito della funzione di controllo prevista ai fini del PNRR garantendo adeguate sinergie informative con la predetta funzione.
In quest’ambito viene evidenziata la necessità di utilizzare ausili derivanti da database pubblici o privati al fine di individuare il titolare effettivo dei soggetti che intervengono nello sviluppo e realizzazione delle opere previste dal PNRR. In merito potranno essere seguite anche le procedure e i controlli previsti dalla normativa antimafia. Anche in questo caso si ritiene importante la formazione continua e approfondita del personale delle Pubbliche Amministrazioni.
In ultimo viene richiamata anche l’attenzione degli intermediari bancari e finanziari e dei professionisti, nel porre in essere tutte le procedure di antiriciclaggio nell’ambito della loro attività di consulenza e gestione dell’attività dei clienti tenendo anche conto dei vigenti indicatori e schemi di anomalia.
In particolare, viene richiamata l’attenzione sui seguenti aspetti:
- la coerenza tra il profilo del soggetto che intende accedere ai predetti fondi;
- l’adeguatezza e la completezza dei dati e delle informazioni sui servizi offerti attraverso consulenti, mediatori e, in generale, collaboratori esterni;
- il comportamento di chi rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente necessari, o se fornisce informazioni false, del tutto carenti o ingiustificatamente difformi da quelle altrimenti reperibili;
- gli assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi o se risulta supportato, anche economicamente, da soggetti a lui non collegati, specie se si tratta di persone politicamente esposte;
- il rilascio garanzie e offerta in pegno di beni di incerta provenienza;
- alla relativa movimentazione finanziaria, al fine di cogliere tempestivamente eventuali sospetti di utilizzo indebito dei fondi;
- al monitoraggio agli eventuali flussi finanziari in favore di persone politicamente esposte o soggetti a queste notoriamente collegati.
Gli elementi indicate nella comunicazione della UIF sono portati a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni dai soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, e avranno cura di sensibilizzarli con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare l’efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.