CRIPTOVALUTE – REGISTRO OPERATORI

CRIPTOVALUTE – REGISTRO OPERATORI

La continua espansione dell’uso delle criptovalute e le caratteristiche implicite del sistema di scambio hanno attirato le attenzioni delle Autorità di controllo al fine di prevenirne l’utilizzo ai fini del riciclaggio di denaro o altre utilità derivanti da condotte illecite o per il finanziamento del terrorismo.

Infatti, gli scambi di criptovalute sono, generalmente, anonimizzati nell’identità dei soggetti utilizzando la pseudonimizzazione e lo scambio di dati avviene tra due wallet identificati da una stringa alfanumerica che rappresenta la chiave pubblica del sistema di crittografia asimmetrica.

Ciò consente di eseguire transazioni economiche senza che sia possibile conoscere i soggetti coinvolti né la causa sottostante generando il concreto rischio dell’utilizzo delle valute virtuali per scopi illeciti.

Oltre al rischio della volatilità insito nel mercato delle criptovalute, sono state evidenziate, nell’ultimo periodo, anche altre criticità collegate ad alcune società che forniscono servizi legati alle monete virtuali.

Proprio per gestire questo nuovo mercato il Mef con d.lgs. 231/2007 così come integrato dal d.lgs. 90/2017 (attuativo della direttiva UE 2015/849) e dal d.lgs. 125/2019 (attuativo della direttiva UE 2018/843) all’art. 1 co. 2 d.lgs. 231/2007 introduce le definizioni di valuta virtuale (lett. qq), prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (exchanger, lett. ff) e di servizi di portafoglio digitale (wallet provider, lett. ff-bis).

Ne derivano, per tali soggetti, doveri di identificazione e adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, l’obbligo di conservazione dei dati, di astensione e segnalazione così come l'applicazione delle fattispecie previste dall'art. 55 d.lgs. 231/2007. Altresì questi soggetti dovranno adottare adeguati procedure interne per aderire alla normativa, tra le quali la formazione permanente del personale in materia di antiriciclaggio.

Per effetto del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2022, l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha comunicato che entro il 18 marzo sarebbe stato operativa la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.

L’OAM è l’Organismo competente in via esclusiva e autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. In una Sezione speciale dell’Elenco dedicato agli Agenti in attività finanziaria, sono iscritti anche gli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.

Ora l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha comunicato l’avvio del Registro per gli operatori in criptovalute a partire dal 16 maggio 2022. Sono soggetti all’iscrizione tutti i prestatori di servizi concernenti l’utilizzo di criptovalute e prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Ecco i requisiti per l’iscrizione:

  • Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è necessaria la sede legale e amministrativa in Italia;
  • Per i soggetti comunitari è necessaria la stabile organizzazione in Italia;
  • Per le persone fisiche la cittadinanza italiana, di altro stato europeo p di stato diverso e domicilio nel territorio italiano.

Per l’iscrizione sarà necessario entrare nel sito dell’OAM ove sarà resa disponibile un’area riservata dove l’operatore potrà compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività.

Gli elementi da indicare sono: i dati anagrafici, l’identificativo fiscale, i dati del documento di identità, la PEC, il tipo di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (realtà fisiche, ATM, portali web) e dovrà essere allegata la copia del documento di identità del soggetto che effettua la richiesta o, in caso di società, del legale rappresentante, nonché la visura camerale aggiornata.

Dovrà essere allegata anche la ricevuta del pagamento necessario per l’iscrizione. L’OAM ha 15 giorni dalla ricezione della documentazione per valutare la regolarità e la completezza dei dati forniti: il termine può essere sospeso per massimo 10 giorni, in caso di richieste di integrazione.

L’Ente può negare l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro se la documentazione fornita risulta insufficiente. Non è preclusa, però, una successiva riproposizione della domanda. Gli operatori iscritti al registro dovranno comunicare trimestralmente i dati relativi all’operatività dei propri clienti nel territorio della Repubblica.

L’OAM ha anche fornito: