Mandato e preventivo alla base della prestazione professionale
Nelle ultime settimane è stata ricevuta da quasi tutti i professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano la seguente mail:
La mail è un richiamo ai commercialisti ed esperti contabili a dotarsi di specifici mandati professionali al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del cliente.
Mai come in questo periodo di difficoltà finanziaria potrebbero trovarsi nella situazione di chiedere il parere di congruità all’Ordine per istruire un’azione civile di recupero credito nei confronti di clienti inadempienti.
Lo stesso Ordine Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili ha inserito, ormai da qualche tempo, nel proprio “Codice Deontologico”, l’obbligo per gli iscritti di prevedere la forma scritta del mandato precisando che “il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 25 del codice deontologico, in relazione alla stipula per iscritto del mandato professionale rileva solo sotto il profilo disciplinare, mentre la mancata redazione del preventivo in forma scritta costituisce anche violazione di legge”.
L’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha indicato, nel proprio codice deontologico, una forma più leggera, raccomandando la redazione del preventivo.
La Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 141, sub 6, lett. d), entrata in vigore il 29 agosto, che ha modificato la precedente Legge del 24 marzo 2012, nr. 27, ha posto a carico dei professionisti (tra cui commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati ecc.) l’obbligo di rilasciare il preventivo scritto o digitale da sottoporre al cliente al momento del conferimento dell’incarico al fine di garantire sempre più trasparenza nei rapporti con la clientela.
Il preventivo deve informare al cliente:
- Il corrispettivo adeguato all’importanza e complessità dell’opera, diviso per le per le singole prestazioni
- tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi
- i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
In conclusione, del preventivo potrebbe essere utile che il cliente dichiari di essere consapevole e informato del grado di complessità dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili e di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l’incarico professionale conferito, impegnandosi nello stesso tempo a comunicare e a mettere a disposizione ogni documento utile allo svolgimento dell’incarico.
La violazione alla compilazione scritta o digitale del preventivo non è sanzionata in modo specifico dal legislatore, ma costituisce violazione disciplinare della censura da parte dei vari Ordini professionali.
Inoltre, nell’eventuale fase di recupero giudiziale del credito, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, D.M. 140/2012, "l’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso".
È inoltre da considerare, infine, che l’obbligo non si esaurisca con la semplice consegna del preventivo scritto, ma è necessario un suo continuo aggiornamento per tener conto delle diverse fattispecie che nel concreto rapporto con il cliente possono prospettarsi.
Ricordiamo che i modelli di preventivi di massima e del contratto possono essere formati e gestiti anche attraverso il nostro software EAML.