Decreto Antifrodi

Decreto Antifrodi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’11/11/2021, n. 269 è già in vigore il Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

Il provvedimento si è reso necessario alla luce dei presunti prezzi gonfiati nell’ambito del Bonus Facciate 90% e degli 800 milioni di euro di crediti "dubbi" contestati dal Fisco.

In particolare, il decreto apponendo modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pone ulteriori obblighi con lo scopo preciso di evitare le frodi concernenti le detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “Superbonus al 110%” sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Articoli del Decreto Legge

Il provvedimento è costituito dai seguenti 5 articoli:

  • art. 1 – Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi
  • art. 2 – Rafforzamento dei controlli preventivi
  • art. 3 – Controlli dell’Agenzia delle entrate
  • art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria
  • art. 5 – Entrata in vigore

Si riporta qui di seguito un sunto delle misure assunte con particolare riferimento al Superbonus 110%.

Congruità dei prezzi

Nel testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, all’articolo 1, si specifica che la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso e, quindi, entro una data ancora da stabilire.

Visto di conformità esteso

Viene esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). In precedenza era richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

L’obbligo del visto di conformità è richiesto anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi dal Superbonus 110%).

Comunicazione telematica per Cessione del Credito e Sconto in fattura

Inoltre, per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l’originario beneficiario dell’agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dell’avvenuta cessione del credito e che il cessionario confermi l’accettazione del credito stesso su un’apposita piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle entrate. I crediti di cui trattasi possono essere ceduti più volte; anche per le successive cessioni sono previsti l’invio della suddetta comunicazione e la relativa accettazione.

L’Agenzia delle entrate potrà sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. Lo stesso articolo, inoltre, circoscrive l’ambito di individuazione dei profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo preventivo.

L’attuazione della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate

Per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza dell’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare i poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell’atto di recupero, disciplinato dall’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 3 prevede un termine di decadenza (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione) a partire dal momento della commissione della violazione e comunque, viene fatto salvo un eventuale termine diverso individuato nella normativa speciale di riferimento.

L’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi viene effettuata contestualmente al recupero degli importi.

La competenza dell’attività di accertamento spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale specificando che, qualora questa non sia determinabile, la stessa è attribuita a un’articolazione della medesima Agenzia da individuarsi con provvedimento direttoriale.

Per le controversie relative all’atto di recupero è competente il giudice tributario.

Faq dell’Agenzia delle Entrate

In attesa dell’emanazione di circolari, l’Agenzia delle Entrate, per gestire la transizione di applicazione delle nuove norme, ha dato risposte attuative del decreto legge attraverso delle Faq.

Qui di seguito vengono riportate alcune mentre per la completezza delle stesse si rimanda al sito ministeriale.

1. Ambito di applicazione

Per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

Tuttavia, è stato ritenuto che, nell’ipotesi in cui i contribuenti abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipulazione di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione.

Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020.

2. Regime transitorio

Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Rimane, quindi, valido il riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

3. Visto di conformità per il Superbonus

In tutte le circostanze in cui il contribuente, anziché optare per la cessione del credito/sconto in fattura, intenda utilizzare la detrazione del 110% nella propria dichiarazione dei redditi, è richiesto l’apposizione del visto di conformità. L’obbligo non opera se la dichiarazione dei redditi è presentata nella forma della “dichiarazione precompilata” ovvero tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale.

Al di fuori di tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate precisa che il visto di conformità deve riferirsi ai soli dati relativi alla documentazione che attesta i presupposti che danno diritto alla detrazione.

Il contribuente dovrà conservare la documentazione che attesta il rilascio del visto di conformità e i documenti che giustificano le spese e le attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Al contrario, sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità sull’intera dichiarazione dei redditi nei casi normativamente previsti dalla legge (ad esempio per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 5.000 euro annui). In tal caso il visto di conformità sull’intera dichiarazione è assorbente del visto da effettuare solo sulla documentazione relativa alla detrazione fiscale.

4. Pagamento Superbonus 110%

Il pagamento (salvo il caso di sconto in fattura) deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).

5. Superbonus 110% per caldaia e serramenti

E’ stato chiesto se nel caso in cui se intendesse cambiare una vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, fosse possibile usufruire delle detrazioni sono entrambe del 110%.

La risposta è stata affermativa. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le indicazioni del decreto del

Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.

6. Superbonus 110% in caso di più soggetti ma pagato da uno solo

Come chiarito nella citata circolare 24/E del 2020, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), la detrazione deve essere ripartita tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da uno solo dei predetti soggetti, lo stesso può fruire del Superbonus direttamente senza necessità di alcuna comunicazione. Qualora, invece, le spese siano sostenute anche dagli altri titolari (comproprietari ecc.), ciascuno di essi potrà fruire del Superbonus nel limite massimo di spesa ammissibile alla detrazione, per la parte di spesa effettivamente sostenuta da ognuno di essi. Ciascun comproprietario che ha sostenuto le spese, può, optare, in luogo della fruizione diretta del Superbonus, ai sensi dell’articolo 121 del decreto n. 34 del 2020, per un per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.

7. Altre faq

Sono stati trattati nelle faq anche i seguenti ulteriori casi:

  • La verifica congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati;
  • La possibilità di fruire del Superbonus in caso di edifici plurifamiliari con un unico proprietario;
  • La spettanza delle detrazioni fiscali in caso di successione;
  • Il trattamento del Superbonus in relazione al trasferimento di proprietà dell’immobile;
  • La fruizione del Superbonus in caso di unità immobiliari locate o in comodato;
  • La possibilità di fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischi sismici 1,2 o 3, demolito e ricostruito;
  • L’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto "parziale";
  • La possibilità di usufruire del Superbonus nel caso di spese di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico o per l’efficientamento energetico effettuate su un’unità collabente;
  • Il trattamento del superbonus per la seconda casa;
  • La possibilità di accedere al Superbonus anche se non proprietario dell’immobile ma la detenzione è in base ad un contratto di comodato d’uso;
  • La spettanza del Superbonus per i lavori di efficientamento energetico su una villetta a schiera;
  • Se rientrano nel diritto al Superbonus per spese di interventi sulle parti comuni di un condominio i possessori di unità immobiliari in categoria catastale A1;
  • La possibilità di fruire del Superbonus se oggetto degli interventi di efficienza energetica e/o antisismici è un magazzino o un deposito (categoria catastale C/2) o è in categoria C/6 (Stalle, scuderie) oppure su porzione limitata di condominio oppure per realizzare un cappotto termico per le pareti interne di un appartamento.