Criptovalute: Provvedimento fiscale USA e situazione Italia
Come già indicato in precedenti articoli, negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale dell’utilizzo e investimenti in criptovalute e di altri prodotti correlati portando all’attenzione dei vari Governi e Autorità di controllo le problematiche collegate ai rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e in genere di evasione fiscale.
Nell’ultimo periodo sempre più governi nazionali hanno indirizzato l’attenzione su questi investimenti al fine di incrementare le entrate fiscali viste le difficoltà evidenziate da ultimo per effetto della pandemia.
Provvedimento fiscale USA
Nel mese di novembre 2021, il presidente degli Stati Uniti d’America, Biden, ha ufficialmente firmato la legge sulle infrastrutture dopo l’approvazione da parte sia dal Senato sia dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.
Seppure il decreto sia diretto a elargire finanziamenti per strade, ponti, accesso a Internet, pannelli solari, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e altri grandi progetti infrastrutturali, contempla un controverso obbligo di dichiarazione fiscale sulle criptovalute.
In sostanza è attribuito lo status di broker a chiunque esegui trasferimenti di beni digitali. Sarà da determinare se tra questi siano inclusi i miners, i validatori di rete e fornitori di wallet oltre agli exchange.
I broker di criptovalute, quindi, dovranno segnalare le transazioni superiori ai 10 mila dollari alle autorità fiscali, compresi i dati di chi li esegue e dovranno inoltre fornire elenchi completi di documenti e registrazioni della cronologia ai funzionari dell’Internal Revenue Service (Agenzia fiscale americana), prima di pagare le tasse sulle loro partecipazioni e sui guadagni storici. La segnalazione delle transazioni sarà la stessa per quanto già avviene per interessi bancari e dividendi superiori a 10 mila dollari legati alle istituzioni finanziare tradizionali. I requisiti di segnalazione delle criptovalute dovrebbero entrare in vigore dal 2024.
Secondo le stime del Tesoro, il gettito fiscale non riscosso negli Usa ammonta a quasi 600 miliardi di dollari nel 2019.
Le critiche mosse al decreto sono relativa a un possibile affossando del mondo delle criptovalute, con bitcoin ed ethereum in calo rispettivamente di circa l’8% e il 10%, oltre ad una serie di problematicità collegate alla privacy e a tutti gli altri operatori interessati dallo scambio di valuta virtuale. Ad esempio si chiede quali adempimenti dovrebbe fare un concessionario di auto il cui cliente acquista un autoveicolo in Bitcoin anziché con altri mezzi bancari.
Obblighi fiscali in Italia
In Italia, ameno fino a oggi, la normativa fiscale in materia di criptovalute è molto lacunosa. Infatti, manca una legge univoca e dettagliata.
La gestione fiscale è stata oggetto principalmente di interpelli all’Agenzia delle Entrate e da alcune sentenze di tribunali.
Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, così come indicato in alcune Risoluzioni, le criptovalute sono considerate come investimenti in valuta estera con corso legale, con la conseguenza dell’obbligo di indicarle nel rigo RW1 nella colonna 3 il codice 14 («Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali») della dichiarazione annuale dei redditi.
La specifica disciplina non stabilisce una soglia minima di criptovaluta da indicare nel Quadro RW, per cui si suppone che anche chi possiede criptovalute di poco valore in euro la debba indicare nella dichiarazione dei redditi. Ciò significa che anche i piccoli investitori che utilizzano piattaforme per acquistare minime quantità di criptovalute devono dichiararle al fisco con il rischio di non esserne a conoscenza e quindi di trovarsi in situazioni di irregolarità.
Le critiche mosse a questa disposizione e interpretazione dell’Agenzia delle Entrate si basano su decisioni della Banca Centrale Europea e da Direttive (UE) del 2018 e 2019 ove definiscono che le valute virtuali “non posseggono lo status giuridico di moneta o valuta”. Inoltre, alche il Testo Unico Valutario definisce le valute estere solo “i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale”.
Altra eccezione sostenuta è inerente al caso in cui chi detiene criptovalute in un circuito nazionale non dovrebbe dichiarare nulla al fisco.
Tassazione delle plusvalenze
Oltre al semplice obbligo meramente dichiarativo, la vendita delle criptovalute diventa imponibile, e quindi si devono pagare le tasse, se nell’anno di riferimento si sono detenute, criptovalute per un controvalore in euro di almeno 51.645,69, che sarebbe l’equivalente di 100 milioni di lire, per un periodo di 7 giorni continuativi, considerando il rispettivo valore all’1 gennaio dell’anno di riferimento.
Le norme da applicare sono quindi contenute negli articoli 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito che testualmente recitano:
- Art. 67 del T.U.I.R. comma 1: le plusvalenze (…), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso (…), di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti (…). Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
- Art. 67 del T.U.I.R. comma 1 ter: “1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.
- Art. 68 del T.U.I.R. comma 7: c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
Quindi, il guadagno generato dalla compravendita delle criptovalute deve essere tassato con l’aliquota del 26% da applicare sulla plusvalenza.
Per stabilire il valore delle criptovalute detenute ai fini della dichiarazione e tassazione bisogna individuarne il controvalore in euro. Questo corrisponde al valore della valuta virtuale detenuta all’1 gennaio dell’anno di riferimento, utilizzando come cambio quello indicato dal sito dove sono stati effettuati gli investimenti in criptovaluta in assenza di mercati regolamentati.
Il criterio da utilizzare dovrebbe essere quella del LIFO per cui all’ultima entrata dovrebbe corrispondere la moneta uscita per prima.
L’utilizzatore della valuta virtuale deve, tra l’altro, tenere in considerazione che per cessione tassabile si intende anche il pagamento di beni o servizi (esempio acquisto carburante con Bitcoin) e lo scambio di criptovaluta con altra criptovaluta, non soltanto la conversione di criptovaluta in euro.
Altre notizie
In Europa a fine di quest’anno dovrebbe arrivare anche il testo della nuova direttiva sullo scambio dati tra amministrazioni fiscali (Dac8) che prevede l'introduzione dello scambio dati Ue sulle criptovalute. Le attività digitali e gli intermediari interessati non sono pienamente coperti dalle regole attualmente in vigore e pertanto le autorità fiscali europee non possono scambiarsi tali informazioni.
Di fronte a queste problematiche e a un mercato sempre più in espansione si rende sempre più necessario una normativa precisa e non penalizzante dell’uso delle criptovalute oltre a un coordinamento delle politiche fiscali internazionali.