Antiriciclaggio: Modifiche alla comunicazione del Titolare Effettivo

Antiriciclaggio: Modifiche alla comunicazione del Titolare Effettivo

Nella Gazzetta Ufficiale del 20/04/2023 è stato pubblicato il decreto del 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha di fatto di approvato alcune specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, che prevede tra l’altro le indicazioni per la comunicazione del titolare effettivo.

Il decreto si è reso necessario anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 novembre 2022. Si è reso necessario, quindi, limitare l’accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, analogamente a quanto previsto per l’accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini dall’art. 21, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a quanto previsto per le imprese e le persone giuridiche private ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nel testo vigente prima della modifica di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

Le variazioni riguardano:

  • Modifiche tracciato b95_fd70-TE contenente il nuovo modulo TE per la comunicazione o conferma del Titolare Effettivo;
  • Creazione nuove tabelle CTE (TABELLA CODIFICA MODULO TE) e RTE (TABELLA REQUISITI TITOLARE EFFETTIVO);
  • Aggiornamento Tabella Decodifica;
  • Aggiornamento specifiche per la preparazione del “file-Pratica” (Filespe70) alla versione 7.0 per accludere il nuovo modulo TE;
  • Controlli automatici applicati in fase di spedizione della pratica contenente il modulo TE;
  • Appunto 1685/A - istruzioni modulo TE” che aggiorna la circolare n. 3689/C del 6 maggio 2016.

Si ricorda che la comunicazione deve essere fatta solo per via telematica e deve essere firmata digitalmente e che la firma digitale può essere apposta da almeno un amministratore dell’impresa, dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, o dal fiduciario nel caso dei trust. Per sottoscrivere la pratica, si può utilizzare l’ID InfoCamere, la Firma Digitale garantita dalle Camere di Commercio d’Italia, dotata di CNS Carta Nazionale dei Servizi, un’identità digitale che consente di identificare univocamente il soggetto titolare.

Si rimane in attesa degli ulteriori decreti attuativi da parte del Ministero per la comunicazione dei titolari effettivi.