Nuovi indicatori di anomalie
La UIF (L’Unità di Informazione Finanziaria) ha emanato in data 12/05/2023 i nuovi indicatori di anomalia in materia di disciplina dell’antiriciclaggio, funzionali all’individuazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari.
L’elaborato consta di 7 articoli e riporta in allegato 34 indicatori di anomalia, a loro volta suddivisi in vari sub indici che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento ed è pubblicato sul sito della UIF all’indirizzo: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html.
Il provvedimento è rivolto a tutti i destinatari degli obblighi previsti dal Decreto Legge 231/2007. Ricordiamo tra i soggetti obbligati gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, o professionisti, gli operatori non finanziari, i prestatori di servizi di gioco, i soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari e gli altri operatori come i compro oro.
L’entrata in vigore è stata prevista dal 01/01/2024 e sostituirà una buona parte degli precedenti indicatori emessi dalla Banca d’Italia, dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’interno.
I 34 indicatori di anomalia sono suddivisi in:
- sezione A (indicatori 1 – 8) sono relativi al comportamento o alle caratteristiche del soggetto cui è riferibile l’operatività;
- sezione B (indicatori 9 – 32) sono relativi alle caratteristiche ed alla configurazione dell’operatività, anche rispetto a settori specifici di attività;
- sezione C (indicatori 33 – 34) sono relativi ad operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
Nel provvedimento è specificatamente indicato che gli indicatori di anomalia non sono da ritenersi né esaustivi né vincolanti ma devono essere confrontati con le valutazioni svolte ai sensi dell’art. 35 del decreto antiriciclaggio e con le eventuali ulteriori informazioni disponibili a seguito dell’attività svolta tenendo conto anche dell’evoluzione dell’operatività.
Quindi il sospetto è sempre generato in presenza di circostanze soggettive e oggettive da indicarsi nell’eventuale segnalazione di operazioni sospette.
Tra gli elementi di novità dei presenti indicatori di anomalia UIF, vi sono gli indicatori relativi:
- alla presenza di persone politicamente esposte;
- al coinvolgimento di enti di natura pubblica o con finalità pubbliche;
- ai crypto-assets, con la cessione o l’acquisto di crediti o con la cessione di asset nell’ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti nonché ad anomalie nel ricorso ai conti correnti di corrispondenza e rapporti assimilabili;
- agli schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) e al prestito tra privati (c.d. peer to peer lending);
- al trasporto di valori oppure all’operatività di custodia di contante;
- a operazioni di commercio di opere d’arte, oro e preziosi o altri beni di rilevante valore;
- a operazioni a distanza o operatività fondate su tecnologie informatiche, ecc.
Gli indicatori devono essere preliminarmente selezionati dai soggetti destinatari tra quelli da considerare a essi applicabili.