Visti di conformità per i vari bonus edili e le procedure di antiriciclaggio

Visti di conformità per i vari bonus edili e le procedure di antiriciclaggio

Con il decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, convertito nella legge 77/2020 è stato introdotto una misura volta a incentivare i cittadini a eseguire lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico per le proprie abitazioni, il cosiddetto “SUPERBONUS 110%”. Nel tempo alcune di queste operazioni hanno dato vita ad attività di riciclaggio di denaro o condotte illecite.

In seguito con il Decreto Legge 157/2021 o «Decreto Antifrodi» il Governo ha esteso l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute per tutte le ipotesi di sconto in fattura/cessione del credito previste dall’art. 121 DL 34/2020. Nella stessa legge all’Art.2 comma 4, è previsto che «I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (tra cui anche gli Studi Professionali) che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 (segnalazione di operazione sospetta) e 42 (obbligo di astensione dallo svolgere le operazioni) del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.».

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ha stabilito nelle regole tecniche e linee guida del 2019 che l’apposizione del Visto di conformità rappresenti un mero adempimento formale/documentale concernente la verifica della completezza della documentazione necessaria a usufruire del beneficio assegnando, pertanto, un rischio inerente “non significativo”, con l’obbligo quindi di conservare nel fascicolo solo il mandato e i documenti di riconoscimento.

Lo stesso ordine ha anche indicato, però, che il Professionista si discosta dalle regole di condotte esposte nella tabella 1 (misure minime di adeguata verifica), per adottare le misure di adeguate verifica con modalità semplificata, ordinaria o rafforzata quando ritiene che il grado di rischio inerente si collochi a un livello maggiore a quello di “non significativo”.

A seguito dei vari eventi truffaldini accertati dagli organi di controllo, l’Unità di Informazione Finanziaria ha fatto una serie d’interventi (vedi Comunicazione del 16/04/202, Schema di anomalie del 10/11/2020, Quaderno n. 15 del 15/12/2020, Comunicazione dell’11/02/2021 e Quaderno n. 18 del 28/03/2022) mirati a richiamare l’attenzione dei soggetti obbligati sulle specifiche procedure agevolative.

Quindi il rischio inerente dovrà essere valutato alla luce di tutti gli interventi legislativi e dei provvedimenti della Uif e dovrà essere differente alla precedente indicazione di livello “Non significativo”.

L’Odcec di Milano in un webinar del 29/06/2022 consigliava di associare un valore di rischio inerente non inferiore a “Abbastanza Significativo”.

Il fascicolo da costituire per ogni cliente, dovrà almeno contenere:

  • Il mandato scritto e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
  • Check list attività e verifiche
  • La dichiarazione del cliente (con i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo, dell’esecutore, le informazioni sullo scopo e natura, ecc.)
  • La valutazione del rischio
  • Tutta la documentazione raccolta per apposizione del visto
  • Check list degli indicatori di anomalia
  • Data di cessazione incarico

Nelle valutazioni da fare e i controlli da eseguire si rende opportuno, anche se non specificatamente richiesto dalla norma, conoscere e porre attenzione l’impresa che eseguirà i lavori.

Di seguito si elencano le principali anomalie:

  • Soggetti che effettuano regolarmente attività di acquisto di crediti fiscali: si richiede di verificare che gli stessi abbiano ottenuto e mantenuto nel tempo le autorizzazioni richieste dalla legge per l’esercizio dell’attività finanziaria
  • Società/Imprese in forma di cooperative consorziate che operano in settori come carburanti e prodotti petroliferi, logistica, trasporto di merci, volantinaggio, servizi di pulizia e manutenzione di edifici, traslochi, prodotti per l’edilizia e per il settore della ristorazione e agenzie di viaggio
  • Società/Imprese che hanno un oggetto sociale estremamente ampio ed eterogeneo
  • Società/Imprese di recente costituzione con forme giuridiche flessibili e semplici
  • Società/Imprese che variano di frequente la compagine societaria/proprietaria/amministrativa
  • Società/Imprese partecipate da soggetti di dubbia reputazione o che appaiano come prestanome
  • Società/Imprese prive di organizzazioni reali e coinvolte in plurime cessioni di crediti e/o di accollo di debiti
  • Utilizzo prevalente di crediti fiscali per costituire rami d’azienda o conferimenti di capitale delle stesse società/aziende che hanno ottenuto il credito fiscale
  • Utilizzazione dei crediti fiscali per il conferimento di capitale in una nuova società costituenda
  • Costituzione di società o enti al solo scopo di essere impiegate nella cessione di crediti fiscali
  • Rapporti economici tra più società/aziende alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di cessione di crediti fiscali
  • Stipula di molteplici contratti di cessione di crediti fiscali nella medesima giornata tra i medesimi soggetti
  • Corrispettivo del contratto di cessione di crediti fiscali di valore notevolmente inferiore al valore nominale del credito stesso
  • Modalità di pagamento della cessione particolarmente vantaggiose
  • Utilizzo del corrispettivo del contratto di cessione per effettuare bonifici presso Paesi Extra U.E.
  • Utilizzo del corrispettivo del contratto di cessione di crediti fiscali per acquistare valute virtuali
  • Utilizzo di capitale di origine ignota per effettuare il pagamento della cessione del credito fiscale
  • Cessione di crediti fiscali che possano riferirsi ad annualità antiche
  • Utilizzo di denaro contante per il pagamento del corrispettivo del contratto di cessione di crediti fiscali
  • Utilizzo di denaro, per il pagamento del corrispettivo del contratto di cessione di crediti fiscali, proveniente da conti correnti personali intestati a soggetti estranei al soggetto cessionario e che presentano collegamenti con le parti interessate

Maggiori approfondimenti sono riportati nei video della Dottoressa Giuseppina Spanò postati sul canale YouTube del Gruppo Eaml (“Le comunicazioni UIF in tempi di Covid-19” e “Quaderno n. 18 UIF”).

Quanto sopra vale anche per i Consulenti del lavoro anch’essi annoverati tra i professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità sulle domande di sconto in fattura o di cessione del credito a seguito delle spese sostenute per i lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico.