Valutazione del rischio secondo le nuove regole tecniche
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il 23 gennaio 2019 ha adottato tre regole tecniche inerenti agli: “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni”. Le regole tecniche sono state emesse ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”.
Lo stesso organo di autoregolamentazione aveva previsto l’entrata in vigore delle regole 2 (Adeguata verifica) e 3 (Conservazione) entro sei mesi dalla data di pubblicazione e, quindi, dal 23 luglio 2019 mentre la regola 1 (Valutazione del rischio dello studio) sarebbe dovuta entrare in vigore successivamente alla pubblicazione dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In data 20.05.2019 sono state emesse le conseguenti “Linee Guide” riportanti le soluzioni operative inerenti alle regole tecniche e appositi modelli per la gestione degli obblighi.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con la nota informativa n. 68 del 17/07/2019, ha prorogato i termini per l’entrata in vigore delle tre regole tecniche all’1.1.2020 in considerazione della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n.231 del 21 novembre 2007 in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 20018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio) e della recente diffusione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018.
Tra le modifiche più importanti nell’ambito dell’adeguata verifica è sicuramente la nuova valutazione del “Rischio effettivo” del cliente e della prestazione richiesta dallo stesso.
La nuova procedura di valutazione del rischio consta di tre fasi sequenziali.
PRIMA FASE: VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE
Si parte dando una valutazione di pericolosità della prestazione da valori che vanno da:
Rilevanza | Valori dell'indicatore di intensità |
---|---|
Non significativa | 1 |
Poco significativa | 2 |
Abbastanza significativa | 3 |
Molto significativa | 4 |
Le regole tecniche e le linee guida attribuiscono un valore di rischio “NON SIGNIFICATIVO” a tutta una serie di prestazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale, come per esempio: Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali, Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative, Liquidatore di società nominato dal tribunale, Ecc.
Per le altre, invece, ha predisposto il seguente elenco con l’attribuzione di un valore di rischio:
Prestazioni professionali | Rischio inerente |
---|---|
Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni | Poco significativo |
Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe | Abbastanza significativo |
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria | Poco significativo |
Assistenza per richiesta finanziamenti | Abbastanza significativo |
Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica | Abbastanza significativo |
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici | Abbastanza significativo |
Consulenza aziendale | Abbastanza significativo |
Consulenza contrattuale | Poco significativo |
Consulenza economico-finanziaria | Abbastanza significativo |
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe | Abbastanza significativo |
Custodia e conservazione di beni e aziende | Poco significativo |
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria | Molto significativo |
Tenuta della contabilità | Abbastanza significativo |
Consulenza in materia di redazione del bilancio | Abbastanza significativo |
Revisione legale dei conti | Abbastanza significativo |
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti | Poco significativo |
SECONDA FASE: VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO
In questa fase il professionista valuta il rischio specifico di riciclaggio/finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente e alla prestazione professionale richiesta dallo stesso nei modi previsti dall’art. 17, co. 3, d.lgs. 231/07), attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione e mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell’intervallo da 1 a 4:
A. Aspetti connessi al cliente | Livello di rischio specifico (da 1 a 4) |
---|---|
Natura giuridica | |
Prevalente attività svolta | |
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell’incarico | |
Area geografica di residenza del cliente |
B. Aspetti connessi alla prestazione professionale | Livello di rischio specifico (da 1 a 4) |
---|---|
Tipologia | |
Modalità di svolgimento | |
Ammontare dell’operazione | |
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale | |
Ragionevolezza | |
Area geografica di destinazione | |
Per ogni indice di rischio della Tabella “A” e “B” son0 riportati elenchi contenenti giustificativi del valore attribuito.
Attribuiti i valori, il calcolo del livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nelle tabelle A e B:
- Rischio specifico del cliente: somma punteggi tabella A
- Rischio specifico della prestazione: somma punteggi tabella B
- Rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci
Con riferimento ad alcune prestazioni professionali cosiddette di valore “Indeterminabile” – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che riguardo a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.
Al risultato viene attribuito il seguente rischio specifico:
Livello di rischio residuo | Valori ponderati |
---|---|
Non significativo | 1 - 1,5 |
Poco significativo | 1,6 - 2,5 |
Abbastanza significativo | 2,6 - 3,5 |
Molto significativo | 3,6 - 4 |
TERZA FASE: DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO
Al fine di determinare il rischio effettivo è necessario sommare il 30% del rischio inerente e il 70% rischio specifico, muovendo dal presupposto che quest’ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.
Per la determinazione si dovrà tenere conto della seguente matrice:
RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione 30%) |
Molto Significativo | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 4 |
Abbastanza significativo | 1,6 | 2,3 | 3 | 3,7 | |
Poco significativo | 1,3 | 2 | 2,7 | 3,4 | |
Non significativo | 1 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | |
Non significativo | Poco significativo | Abbastanza significativo | Molto significativo | ||
RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione 70%) |
Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere gli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:
Grado di rischio | Misure di adeguata verifica |
---|---|
Non significativo | Semplificate (regole di condotta della tabella 1 - generalmente sola acquisizione dei documenti d’identità e del mandato) |
Poco significativo | Semplificate |
Abbastanza significativo | Ordinarie |
Molto significativo | Rafforzate |
Di conseguenza il professionista dovrà adempiere gli obblighi di adeguata verifica secondo il valore della scala graduata indicata in precedenza.