Valutazione del rischio secondo le nuove regole tecniche

Valutazione del rischio secondo le nuove regole tecniche

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il 23 gennaio 2019 ha adottato tre regole tecniche inerenti agli: “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni”. Le regole tecniche sono state emesse ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”.

Lo stesso organo di autoregolamentazione aveva previsto l’entrata in vigore delle regole 2 (Adeguata verifica) e 3 (Conservazione) entro sei mesi dalla data di pubblicazione e, quindi, dal 23 luglio 2019 mentre la regola 1 (Valutazione del rischio dello studio) sarebbe dovuta entrare in vigore successivamente alla pubblicazione dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In data 20.05.2019 sono state emesse le conseguenti “Linee Guide” riportanti le soluzioni operative inerenti alle regole tecniche e appositi modelli per la gestione degli obblighi.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con la nota informativa n. 68 del 17/07/2019, ha prorogato i termini per l’entrata in vigore delle tre regole tecniche all’1.1.2020 in considerazione della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n.231 del 21 novembre 2007 in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 20018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio) e della recente diffusione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018.

Tra le modifiche più importanti nell’ambito dell’adeguata verifica è sicuramente la nuova valutazione del “Rischio effettivo” del cliente e della prestazione richiesta dallo stesso.

La nuova procedura di valutazione del rischio consta di tre fasi sequenziali.

PRIMA FASE: VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Si parte dando una valutazione di pericolosità della prestazione da valori che vanno da:

Rilevanza Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa 1
Poco significativa 2
Abbastanza significativa 3
Molto significativa 4

Le regole tecniche e le linee guida attribuiscono un valore di rischio “NON SIGNIFICATIVO” a tutta una serie di prestazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale, come per esempio: Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali, Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative, Liquidatore di società nominato dal tribunale, Ecc.

Per le altre, invece, ha predisposto il seguente elenco con l’attribuzione di un valore di rischio:

Prestazioni professionali Rischio inerente
Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni Poco significativo
Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe Abbastanza significativo
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria Poco significativo
Assistenza per richiesta finanziamenti Abbastanza significativo
Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica Abbastanza significativo
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici Abbastanza significativo
Consulenza aziendale Abbastanza significativo
Consulenza contrattuale Poco significativo
Consulenza economico-finanziaria Abbastanza significativo
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe Abbastanza significativo
Custodia e conservazione di beni e aziende Poco significativo
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria Molto significativo
Tenuta della contabilità Abbastanza significativo
Consulenza in materia di redazione del bilancio Abbastanza significativo
Revisione legale dei conti Abbastanza significativo
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti Poco significativo

SECONDA FASE: VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

In questa fase il professionista valuta il rischio specifico di riciclaggio/finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente e alla prestazione professionale richiesta dallo stesso nei modi previsti dall’art. 17, co. 3, d.lgs. 231/07), attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione e mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell’intervallo da 1 a 4:

A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica
Prevalente attività svolta
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell’incarico
Area geografica di residenza del cliente
B. Aspetti connessi alla prestazione professionale Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia
Modalità di svolgimento
Ammontare dell’operazione
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale
Ragionevolezza
Area geografica di destinazione

Per ogni indice di rischio della Tabella “A” e “B” son0 riportati elenchi contenenti giustificativi del valore attribuito.

Attribuiti i valori, il calcolo del livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nelle tabelle A e B:

  • Rischio specifico del cliente: somma punteggi tabella A
  • Rischio specifico della prestazione: somma punteggi tabella B
  • Rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali cosiddette di valore “Indeterminabile” – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che riguardo a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Al risultato viene attribuito il seguente rischio specifico:

Livello di rischio residuo Valori ponderati
Non significativo 1 - 1,5
Poco significativo 1,6 - 2,5
Abbastanza significativo 2,6 - 3,5
Molto significativo 3,6 - 4

TERZA FASE: DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Al fine di determinare il rischio effettivo è necessario sommare il 30% del rischio inerente e il 70% rischio specifico, muovendo dal presupposto che quest’ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

Per la determinazione si dovrà tenere conto della seguente matrice:

RISCHIO INERENTE
(coefficiente di ponderazione 30%)
Molto Significativo 1,9 2,6 3,3 4
Abbastanza significativo 1,6 2,3 3 3,7
Poco significativo 1,3 2 2,7 3,4
Non significativo 1 1,7 2,4 3,1
Non significativo Poco significativo Abbastanza significativo Molto significativo
RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione 70%)

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere gli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio Misure di adeguata verifica
Non significativo Semplificate (regole di condotta della tabella 1 - generalmente sola acquisizione dei documenti d’identità e del mandato)
Poco significativo Semplificate
Abbastanza significativo Ordinarie
Molto significativo Rafforzate

Di conseguenza il professionista dovrà adempiere gli obblighi di adeguata verifica secondo il valore della scala graduata indicata in precedenza.