Sai tutto sull'antiriciclaggio?

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D, E e F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa S.r.l.___7.
In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.
Art. 42. soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
Art. 24. - I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di: c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni.
Vedi art. 23 - Ai fini dell’applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l’obbligo di commisurarne l’estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l’altro, dei seguenti indici di basso rischio: 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea;
Nel complesso, tenuto conto dei profili predominanti legati ai proventi di attività criminali prodotti nel territorio nazionale e di come una parte consistente – ancorché non specificamente misurata – sia reinserita nel circuito economico-finanziario domestico, la minaccia di riciclaggio è ritenuta molto significativa. Valutando molto significative anche le criticità del sistema economico-sociale, nella valutazione conclusiva il rischio inerente assume il valore massimo attribuibile all’interno del modello (c.d. rischio inerente molto significativo).
L'articolo 28, comma 5 del d.lgs. 231/2007 impone «per le operazioni, i rapporti continuativi o per le prestazioni professionali con persone politicamente esposte (Peps) residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario» l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, specificate nell'elenco di cui al medesimo comma. Ciò premesso, il destinatario dell'obbligo di adeguata verifica, non solo è chiamato ad applicare misure rafforzate nei confronti del titolare effettivo in quanto individuato come Pep, ma anche nei confronti del cliente, poiché trattasi comunque di operazioni ad alto rischio, per le quali la normativa impone misure rafforzate in base al principio fondamentale di cui all'articolo 20 del d.lgs. 231/2007 di commisurare gli obblighi in base al rischio associato anche all'operazione.