Il caso di partecipazioni intestate fittiziamente ad interposte persone è quello probabilmente di più difficile e delicata individuazione. Il soggetto obbligato che, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’espletamento delle proprie attività, raggiunge la ragionevole convinzione di un’interposizione fittizia nella gestione di una quota (ad esempio perché generalmente per la gestione della società ha rapporti con soggetti diversi dagli amministratori o dagli intestatari formali delle quote o azioni), :
Identifica quale titolare effettivo comunque la persona fisica intestataria delle partecipazioni
Identifica qual titolare effettivo solo la persona fisica che RISULTA ESSERE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Identifica sia la persona intestataria della quota E la persona che RISULTA ESSERE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Si astiene e valuta l’opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta
Non lo so
Art. 42. soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
In caso in cui nella compagine sociale del cliente vi sia un titolare effettivo individuato quale Persona politicamente Esposta ai sensi del Decreto, l’adeguata verifica rafforzata va eseguita:
Solo nei confronti del titolare effettivo PEP
Nei confronti del cliente e del titolare effettivo PEP
Solo a seguito della valutazione del rischio
Si astiene ai sensi dell’art. 42 e valuta l’opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta
Non lo so
Art. 24. - I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni.
Ai fini dell’applicazione di misure semplificate, ordinarie o rafforzate, se il cliente è una pubblica amministrazione è un indice rischio:
Basso
Normale
Alto
Non incide nella valutazione del rischio
Non lo so
Vedi art. 23 - Ai fini dell’applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l’obbligo di commisurarne l’estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l’altro, dei seguenti indici di basso rischio:
2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea;
Nell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria presso il MEF Aggiornata al 2018 la minaccia di riciclaggio di denaro è stata ritenuta:
Non significativa
Poco significativa
Abbastanza significativa
Molto significativa
Non lo so
Nel complesso, tenuto conto dei profili predominanti legati ai proventi di attività criminali prodotti nel territorio nazionale e di come una parte consistente – ancorché non specificamente misurata – sia reinserita nel circuito economico-finanziario domestico, la minaccia di riciclaggio è ritenuta molto significativa. Valutando molto significative anche le criticità del sistema economico-sociale, nella valutazione conclusiva il rischio inerente assume il valore massimo attribuibile all’interno del modello (c.d. rischio inerente molto significativo).
Con riferimento al legame tra persone politicamente esposte e altri soggetti, il Legislatore italiano ha definito che debba quivi ricomprendersi quale Pep:
Ogni persona fisica che detiene, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti affini o che intrattiene comunque, con egli, rapporti d’affari.
Ogni persona fisica che detiene ogni tipo di rapporti COMMERCIALI con una persona politicamente esposta.
Ogni persona fisica che abbia rapporto di lavoro dipendente con una persona Politicamente Esposta.
Non è mai da ritenersi Persona Politicamente Esposta.
Non lo so
L'articolo 28, comma 5 del d.lgs. 231/2007 impone «per le operazioni, i rapporti continuativi o per le prestazioni professionali con persone politicamente esposte (Peps) residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario» l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, specificate nell'elenco di cui al medesimo comma. Ciò premesso, il destinatario dell'obbligo di adeguata verifica, non solo è chiamato ad applicare misure rafforzate nei confronti del titolare effettivo in quanto individuato come Pep, ma anche nei confronti del cliente, poiché trattasi comunque di operazioni ad alto rischio, per le quali la normativa impone misure rafforzate in base al principio fondamentale di cui all'articolo 20 del d.lgs. 231/2007 di commisurare gli obblighi in base al rischio associato anche all'operazione.
Le segnalazioni di operazioni sospette devono fondarsi:
Su elementi di indagine svolte dagli organi di polizia giudiziaria
Su elementi conseguenti ad una comunicazione di notizia di reato
Su notizie apparse su giornali e riviste
Su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione acquisiti nell’ambito dell’attività svolta dal soggetto obbligato
Non lo so
Art. 4 del Provvedimento dell’UIF del 4/5/2011 e seguenti - Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell’articolo 41 del decreto e degli schemi di comportamento anomalo di cui all’articolo 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.
Il professionista o un suo collaboratore che da comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione di operazioni sospette o dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo commette:
Nessuna violazione
Violazione punita con una sanzione amministrativa
Violazione sanzionata con arresto e ammenda
Violazione sanzionata con reclusione e multa
Non lo so
Art. 55 comma 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.