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Vedi art. 23 - Ai fini dell’applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l’obbligo di commisurarne l’estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l’altro, dei seguenti indici di basso rischio: 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea;
Nel complesso, tenuto conto dei profili predominanti legati ai proventi di attività criminali prodotti nel territorio nazionale e di come una parte consistente – ancorché non specificamente misurata – sia reinserita nel circuito economico-finanziario domestico, la minaccia di riciclaggio è ritenuta molto significativa. Valutando molto significative anche le criticità del sistema economico-sociale, nella valutazione conclusiva il rischio inerente assume il valore massimo attribuibile all’interno del modello (c.d. rischio inerente molto significativo).
L'articolo 28, comma 5 del d.lgs. 231/2007 impone «per le operazioni, i rapporti continuativi o per le prestazioni professionali con persone politicamente esposte (Peps) residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario» l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, specificate nell'elenco di cui al medesimo comma. Ciò premesso, il destinatario dell'obbligo di adeguata verifica, non solo è chiamato ad applicare misure rafforzate nei confronti del titolare effettivo in quanto individuato come Pep, ma anche nei confronti del cliente, poiché trattasi comunque di operazioni ad alto rischio, per le quali la normativa impone misure rafforzate in base al principio fondamentale di cui all'articolo 20 del d.lgs. 231/2007 di commisurare gli obblighi in base al rischio associato anche all'operazione.
Art. 4 del Provvedimento dell’UIF del 4/5/2011 e seguenti - Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell’articolo 41 del decreto e degli schemi di comportamento anomalo di cui all’articolo 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.
Art. 55 comma 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
Il MEF, fornendo una risposta unitaria alle predette fattispecie, precisa che il divieto di effettuare operazioni frazionate è finalizzato a monitorare e circoscrivere quei fenomeni di aggiramento della normativa che limita la circolazione del denaro contante. Pertanto, l’intento elusivo va escluso e quindi il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale (ad esempio, contratto di somministrazione) o da accordi contrattuali (scritti) stipulati prima dell’effettuazione dei pagamenti. L’Amministrazione pur in presenza di uno specifico accordo tra le parti, si riserva comunque la valutazione discrezionale, in base alla concreta sussistenza di un frazionamento artificioso.
Non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi. In base all'art. 3, comma 1 del D.lgs. 195 del 2008, infatti, tutti i soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10mila euro sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una autodichiarazione