Secondo l’art. 2 del Decreto, s’intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e
Con ogni mezzo illecito
Con ogni mezzo lecito e illecito
Con soli mezzi leciti
Con nessun mezzo
Non lo so
Art. 2. –comma 6 Ai fini di cui al comma 1, s’intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
Per l’espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, è consentito all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo?
Mai
Solo al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria o altri Reparti Territoriali appositamente delegati e alla Direzione Investigativa Antimafia
Solo con autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria
Sempre
Non lo so
A livello di normativa nazionale, il decreto attuativo appena pubblicato in Gazzetta interviene, modificando e integrando, l’articolo 3, Dlgs 29/2014, con cui è stata recepita la direttiva 2011/16/Ue, fonte comunitaria principale in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, integrata e modificata nel tempo dalle molteplici direttive, che si sono succedute nell’ambito dello scambio di informazioni.
L’obbligo di cui agli articoli 15 e 16 del D.lgs. n. 231/2007 (Autovalutazione del rischio) ricade sul:
Dipendente o collaboratore Delegato del professionista e ha valenza annuale
Dipendente o collaboratore nominato “Responsabile Antiriciclaggio” dal professionista e ha valenza triennale
Professionista stesso perché non delegabile e dovrà essere eseguito sempre con cadenza triennale
Professionista stesso perché non delegabile e dovrà essere eseguito con cadenza triennale salvo che non si ritenga opportuno in base all’analisi interna di procedere all’aggiornamento del documento di autovalutazione
Non lo so
Linee Guida del CNDCEC - L’autovalutazione del rischio è un adempimento proprio del soggetto obbligato e non è delegabile; negli studi associati l’autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio, ferma restando per ciascun professionista associato la possibilità di predisporla individualmente.
L’autovalutazione del rischio deve essere svolta con cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando il soggetto obbligato ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei vari presidi
I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale oltre che per l’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale anche in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente:
Per operazioni di qualsiasi importo.
Per un’operazione che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, con un’operazione unica
Per un’operazione che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata
Per un’operazione che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ma solo nel caso vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile o quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
Non lo so
Art. 17. 1. I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale:
in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata
L’adeguata verifica della clientela deve essere eseguita:
Solo nei confronti dei nuovi clienti
Nei confronti dei nuovi clienti e nei confronti dei clienti già esistenti nel caso in cui si verifichi un cambiamento nel livello del rischio attribuito al cliente stesso
Nei confronti dei nuovi clienti e nei confronti dei soli clienti soggetti a adeguata verifica rafforzata
Solo nei confronti dei clienti soggetti a verifica rafforzata
Non lo so
Vedi art. 17 - 4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.
L’adeguata verifica ordinaria consiste in:
L’identificazione del cliente (e ove presente l’esecutore) e la verifica della sua identità; l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; il controllo costante del rapporto con il cliente.
L’identificazione del cliente (e ove presente l’esecutore); l’identificazione del titolare effettivo; l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; il controllo costante del rapporto con il cliente.
L’identificazione del cliente (e ove presente l’esecutore) e la verifica della sua identità; l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale solo in caso di dubbi o sospetti sull’identità del cliente; il controllo costante del rapporto con il cliente.
L’identificazione del cliente (e ove presente l’esecutore) e la verifica della sua identità; l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; il controllo costante del rapporto con il cliente solo in caso di dubbi o sospetti sul cliente o incoerenza della prestazione richiesta.
Non lo so
Vedi art. 18. - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità
b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità
c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale,
d) il controllo costante del rapporto con il cliente
Nell’individuazione dei titolari effettivi di una società di capitale con più soci che detengono una proprietà diretta di una percentuale superiore al 25% essi possono essere:
Solo le persone fisiche che in maniera diretta o indiretta detengono una percentuale superiore al 25% della società
Le persone fisiche e le persone giuridiche che in maniera diretta o indiretta detengono una percentuale superiore al 25% della società
Solo le persone giuridiche che in maniera diretta o indiretta detengono una percentuale superiore al 25% della società
Tutti gli amministratori
Non lo so
Art. 20. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;