Ai fini dell’applicazione di misure semplificate, ordinarie o rafforzate, se il cliente è una pubblica amministrazione è un indice rischio:
Basso
Normale
Alto
Non incide nella valutazione del rischio
Non lo so
Vedi art. 23 - Ai fini dell’applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l’obbligo di commisurarne l’estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l’altro, dei seguenti indici di basso rischio:
2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea;
Nell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria presso il MEF Aggiornata al 2018 la minaccia di riciclaggio di denaro è stata ritenuta:
Non significativa
Poco significativa
Abbastanza significativa
Molto significativa
Non lo so
Nel complesso, tenuto conto dei profili predominanti legati ai proventi di attività criminali prodotti nel territorio nazionale e di come una parte consistente – ancorché non specificamente misurata – sia reinserita nel circuito economico-finanziario domestico, la minaccia di riciclaggio è ritenuta molto significativa. Valutando molto significative anche le criticità del sistema economico-sociale, nella valutazione conclusiva il rischio inerente assume il valore massimo attribuibile all’interno del modello (c.d. rischio inerente molto significativo).
Con riferimento al legame tra persone politicamente esposte e altri soggetti, il Legislatore italiano ha definito che debba quivi ricomprendersi quale Pep:
Ogni persona fisica che detiene, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti affini o che intrattiene comunque, con egli, rapporti d’affari.
Ogni persona fisica che detiene ogni tipo di rapporti COMMERCIALI con una persona politicamente esposta.
Ogni persona fisica che abbia rapporto di lavoro dipendente con una persona Politicamente Esposta.
Non è mai da ritenersi Persona Politicamente Esposta.
Non lo so
L'articolo 28, comma 5 del d.lgs. 231/2007 impone «per le operazioni, i rapporti continuativi o per le prestazioni professionali con persone politicamente esposte (Peps) residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario» l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, specificate nell'elenco di cui al medesimo comma. Ciò premesso, il destinatario dell'obbligo di adeguata verifica, non solo è chiamato ad applicare misure rafforzate nei confronti del titolare effettivo in quanto individuato come Pep, ma anche nei confronti del cliente, poiché trattasi comunque di operazioni ad alto rischio, per le quali la normativa impone misure rafforzate in base al principio fondamentale di cui all'articolo 20 del d.lgs. 231/2007 di commisurare gli obblighi in base al rischio associato anche all'operazione.
Le segnalazioni di operazioni sospette devono fondarsi:
Su elementi di indagine svolte dagli organi di polizia giudiziaria
Su elementi conseguenti ad una comunicazione di notizia di reato
Su notizie apparse su giornali e riviste
Su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione acquisiti nell’ambito dell’attività svolta dal soggetto obbligato
Non lo so
Art. 4 del Provvedimento dell’UIF del 4/5/2011 e seguenti - Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell’articolo 41 del decreto e degli schemi di comportamento anomalo di cui all’articolo 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.
Il professionista o un suo collaboratore che da comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione di operazioni sospette o dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo commette:
Nessuna violazione
Violazione punita con una sanzione amministrativa
Violazione sanzionata con arresto e ammenda
Violazione sanzionata con reclusione e multa
Non lo so
Art. 55 comma 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
Quale tra le seguenti situazioni non costituisce violazione utilizzo di contante (dall’1 gennaio 2020 pari 1.999,99 €) ai sensi del decreto antiriciclaggio:
Soci di società di persone che prelevano in contanti acconti di utili in rate mensili di importo inferiore ad € 2.000 (ad esempio, 12 rate da € 800 per complessivi € 19.200);
Corresponsione da parte di una società di capitali di dividendi in contanti in più rate (ad esempio, società con 4 soci che ha conseguito un utile pari ad € 10.800 che eroga a ciascun socio, a partire da maggio, l’importo di € 2.700 suddiviso in 3 rate mensili di € 900 cadauna)
Soci di società di persone che erogano ogni 10/15 giorni finanziamenti in contanti alla società (ad esempio, ciascuno dei 2 soci eroga alla società, ogni 2 mesi, 6 finanziamenti in contanti di € 800 cadauno per un importo complessivo pari ad € 9.600).
Pagamento di € 5.000 in contanti IN 5 RATE DA € 1.000 CADAUNO di fatturE conseguentI un contratto di somministrazione
Non lo so
Il MEF, fornendo una risposta unitaria alle predette fattispecie, precisa che il divieto di effettuare operazioni frazionate è finalizzato a monitorare e circoscrivere quei fenomeni di aggiramento della normativa che limita la circolazione del denaro contante. Pertanto, l’intento elusivo va escluso e quindi il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale (ad esempio, contratto di somministrazione) o da accordi contrattuali (scritti) stipulati prima dell’effettuazione dei pagamenti. L’Amministrazione pur in presenza di uno specifico accordo tra le parti, si riserva comunque la valutazione discrezionale, in base alla concreta sussistenza di un frazionamento artificioso.
Quali delle dei seguenti azioni è da considerarsi violazione ai limiti del contante:
Un genitore preleva dal suo conto corrente presso un ufficio postale un importo complessivo di 12.000,00 € attraverso 3 operazioni ciascuna da 4.000,00 € tutti in contanti
Ogni prelievo è dato in contante al figlio per necessità di studio all’estero
Il figlio utilizza € 6.000,00 per un bonifico bancario attraverso un istituto di credito
Gli altri 6.000,00 € rimanenti del contante li porta all’estero in Europa per le necessità quotidiane
Non lo so
Non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.
In base all'art. 3, comma 1 del D.lgs. 195 del 2008, infatti, tutti i soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10mila euro sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una autodichiarazione