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Art. 2. –comma 6 Ai fini di cui al comma 1, s’intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
A livello di normativa nazionale, il decreto attuativo appena pubblicato in Gazzetta interviene, modificando e integrando, l’articolo 3, Dlgs 29/2014, con cui è stata recepita la direttiva 2011/16/Ue, fonte comunitaria principale in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, integrata e modificata nel tempo dalle molteplici direttive, che si sono succedute nell’ambito dello scambio di informazioni.
Linee Guida del CNDCEC - L’autovalutazione del rischio è un adempimento proprio del soggetto obbligato e non è delegabile; negli studi associati l’autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio, ferma restando per ciascun professionista associato la possibilità di predisporla individualmente. L’autovalutazione del rischio deve essere svolta con cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando il soggetto obbligato ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei vari presidi
Art. 17. 1. I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale: in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata
Vedi art. 17 - 4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.
Vedi art. 18. - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, d) il controllo costante del rapporto con il cliente
Art. 20. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;