L’adeguata verifica della clientela deve essere eseguita:
Solo nei confronti dei nuovi clienti
Nei confronti dei nuovi clienti e nei confronti dei clienti già esistenti nel caso in cui si verifichi un cambiamento nel livello del rischio attribuito al cliente stesso
Nei confronti dei nuovi clienti e nei confronti dei soli clienti soggetti a adeguata verifica rafforzata
Solo nei confronti dei clienti soggetti a verifica rafforzata
Non lo so
Vedi art. 17 - 4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.
L’adeguata verifica ordinaria consiste in:
L’identificazione del cliente (e ove presente l’esecutore) e la verifica della sua identità; l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; il controllo costante del rapporto con il cliente.
L’identificazione del cliente (e ove presente l’esecutore); l’identificazione del titolare effettivo; l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; il controllo costante del rapporto con il cliente.
L’identificazione del cliente (e ove presente l’esecutore) e la verifica della sua identità; l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale solo in caso di dubbi o sospetti sull’identità del cliente; il controllo costante del rapporto con il cliente.
L’identificazione del cliente (e ove presente l’esecutore) e la verifica della sua identità; l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; il controllo costante del rapporto con il cliente solo in caso di dubbi o sospetti sul cliente o incoerenza della prestazione richiesta.
Non lo so
Vedi art. 18. - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità
b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità
c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale,
d) il controllo costante del rapporto con il cliente
Nell’individuazione dei titolari effettivi di una società di capitale con più soci che detengono una proprietà diretta di una percentuale superiore al 25% essi possono essere:
Solo le persone fisiche che in maniera diretta o indiretta detengono una percentuale superiore al 25% della società
Le persone fisiche e le persone giuridiche che in maniera diretta o indiretta detengono una percentuale superiore al 25% della società
Solo le persone giuridiche che in maniera diretta o indiretta detengono una percentuale superiore al 25% della società
Tutti gli amministratori
Non lo so
Art. 20. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
Una S.r.l., Alfa, ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La spa è partecipata da quattro soci, di cui una S.r.l. unipersonale, D, e tre persone fisiche, una delle quali, C, detiene il 10% e le altre due, E e F, il 30% delle azioni. Titolari effettivi sono:
Le persone E e F
Le persone D (UNIPERSONALE), E e F
Nessuno dei soci supera il 25% DI PARTECIPAZIONE DIRETTA e quindi il titolare effettivo è rappresentato dall’organo di direzione e amministrazione
Le persone A e B
Non lo so
D, E e F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa S.r.l.___7.
In una società per azioni le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci:
• 50% cinque soci: socio a), b), c), d), e), senza diritto di voto al 10% cadauno
• 15 % socio f), con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie
• 10% socio g), con dritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie
• 10% socio h), con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie
• 10% socio i), con diritto di voto singolo nelle ordinarie
• 5% socio j), con diritto di voto doppio nelle ordinarie
I voti esprimibili in assemblea ordinaria saranno 90.
I Titolari Effettivi sono:
I soci a), b), c), d), e)
I soci g) ed f)
Il socio h)
Nessuno dei soci supera il 25% e quindi il titolare effettivo è rappresentato dall’organo di direzione e amministrazione
Non lo so
In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.
Il caso di partecipazioni intestate fittiziamente ad interposte persone è quello probabilmente di più difficile e delicata individuazione. Il soggetto obbligato che, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’espletamento delle proprie attività, raggiunge la ragionevole convinzione di un’interposizione fittizia nella gestione di una quota (ad esempio perché generalmente per la gestione della società ha rapporti con soggetti diversi dagli amministratori o dagli intestatari formali delle quote o azioni), :
Identifica quale titolare effettivo comunque la persona fisica intestataria delle partecipazioni
Identifica qual titolare effettivo solo la persona fisica che RISULTA ESSERE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Identifica sia la persona intestataria della quota E la persona che RISULTA ESSERE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Si astiene e valuta l’opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta
Non lo so
Art. 42. soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
In caso in cui nella compagine sociale del cliente vi sia un titolare effettivo individuato quale Persona politicamente Esposta ai sensi del Decreto, l’adeguata verifica rafforzata va eseguita:
Solo nei confronti del titolare effettivo PEP
Nei confronti del cliente e del titolare effettivo PEP
Solo a seguito della valutazione del rischio
Si astiene ai sensi dell’art. 42 e valuta l’opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta
Non lo so
Art. 24. - I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni.