Nell’individuazione dei titolari effettivi di una società di capitale con più soci che detengono una proprietà diretta di una percentuale superiore al 25% essi possono essere:
Solo le persone fisiche che in maniera diretta o indiretta detengono una percentuale superiore al 25% della società
Le persone fisiche e le persone giuridiche che in maniera diretta o indiretta detengono una percentuale superiore al 25% della società
Solo le persone giuridiche che in maniera diretta o indiretta detengono una percentuale superiore al 25% della società
Tutti gli amministratori
Non lo so
Art. 20. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
Una S.r.l., Alfa, ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La spa è partecipata da quattro soci, di cui una S.r.l. unipersonale, D, e tre persone fisiche, una delle quali, C, detiene il 10% e le altre due, E e F, il 30% delle azioni. Titolari effettivi sono:
Le persone E e F
Le persone D (UNIPERSONALE), E e F
Nessuno dei soci supera il 25% DI PARTECIPAZIONE DIRETTA e quindi il titolare effettivo è rappresentato dall’organo di direzione e amministrazione
Le persone A e B
Non lo so
D, E e F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa S.r.l.___7.
In una società per azioni le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci:
• 50% cinque soci: socio a), b), c), d), e), senza diritto di voto al 10% cadauno
• 15 % socio f), con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie
• 10% socio g), con dritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie
• 10% socio h), con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie
• 10% socio i), con diritto di voto singolo nelle ordinarie
• 5% socio j), con diritto di voto doppio nelle ordinarie
I voti esprimibili in assemblea ordinaria saranno 90.
I Titolari Effettivi sono:
I soci a), b), c), d), e)
I soci g) ed f)
Il socio h)
Nessuno dei soci supera il 25% e quindi il titolare effettivo è rappresentato dall’organo di direzione e amministrazione
Non lo so
In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.
Il caso di partecipazioni intestate fittiziamente ad interposte persone è quello probabilmente di più difficile e delicata individuazione. Il soggetto obbligato che, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’espletamento delle proprie attività, raggiunge la ragionevole convinzione di un’interposizione fittizia nella gestione di una quota (ad esempio perché generalmente per la gestione della società ha rapporti con soggetti diversi dagli amministratori o dagli intestatari formali delle quote o azioni), :
Identifica quale titolare effettivo comunque la persona fisica intestataria delle partecipazioni
Identifica qual titolare effettivo solo la persona fisica che RISULTA ESSERE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Identifica sia la persona intestataria della quota E la persona che RISULTA ESSERE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Si astiene e valuta l’opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta
Non lo so
Art. 42. soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
In caso in cui nella compagine sociale del cliente vi sia un titolare effettivo individuato quale Persona politicamente Esposta ai sensi del Decreto, l’adeguata verifica rafforzata va eseguita:
Solo nei confronti del titolare effettivo PEP
Nei confronti del cliente e del titolare effettivo PEP
Solo a seguito della valutazione del rischio
Si astiene ai sensi dell’art. 42 e valuta l’opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta
Non lo so
Art. 24. - I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni.
Ai fini dell’applicazione di misure semplificate, ordinarie o rafforzate, se il cliente è una pubblica amministrazione è un indice rischio:
Basso
Normale
Alto
Non incide nella valutazione del rischio
Non lo so
Vedi art. 23 - Ai fini dell’applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l’obbligo di commisurarne l’estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l’altro, dei seguenti indici di basso rischio:
2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea;
Nell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria presso il MEF Aggiornata al 2018 la minaccia di riciclaggio di denaro è stata ritenuta:
Non significativa
Poco significativa
Abbastanza significativa
Molto significativa
Non lo so
Nel complesso, tenuto conto dei profili predominanti legati ai proventi di attività criminali prodotti nel territorio nazionale e di come una parte consistente – ancorché non specificamente misurata – sia reinserita nel circuito economico-finanziario domestico, la minaccia di riciclaggio è ritenuta molto significativa. Valutando molto significative anche le criticità del sistema economico-sociale, nella valutazione conclusiva il rischio inerente assume il valore massimo attribuibile all’interno del modello (c.d. rischio inerente molto significativo).