Sanzioni pagamenti POS e utilizzo del contante
Come sappiamo tutti dall’1 gennaio 2022 le regole per i trasferimenti di denaro in contanti effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, sarebbe stato complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento pari o superiore al predetto importo, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Al momento, nulla cambia per quanto riguarda prelievi e versamenti in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti diversi ma di movimenti che interessano una sola persona.
Per tutti gli approfondimenti e i casi particolari il Gruppo EAML mette a disposizione per singolo studio, impresa, consorzio o caf un webinar specifico a cura della dottoressa Giuseppina SPANO’ già componente della commissione nazionale antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Sanzioni per rifiuto accettazione carte di credito o bancomat
Ora con l’approvazione dell’art. 18 del D.L. 36 del 30/04/2022 è stata introdotta una specifica sanzione per commercianti, artigiani, attività di ristorazione, professionisti che esercitano in proprio e hanno un rapporto diretto con il cliente (ad esempio: avvocati, notai, commercialisti, medici), attività ricettive come hotel, B&B e agriturismi che rifiutano pagamenti di qualsiasi ammontare con carte di debito e di credito. La decorrenza è stata indicata al 30/06/2022(prima fissato al 01/01/2023).
Sebbene l’obbligo di accettare pagamenti a mezzo Pos era già in vigore dal 2014 non era prevista alcuna sanzione. Nell’attuale normativa non è prevista alcuna soglia minima di importo e la sanzione amministrativa è prevista in una parte fissa, pari a 30 Euro e una parte variabile pari al 4% del valore della transazione.
Per l’applicazione della sanzione si applicano le regole prevista dalla legge 689/91 ma non sarà applicabile l’oblazione amministrativa e cioè il pagamento in misura ridotta se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione.
Alla contestazione provvederanno tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e tutti gli altri soggetti specificatamente addetti al controllo del soggetto passivo.