Regole tecniche anche per i consulenti del lavoro

Regole tecniche anche per i consulenti del lavoro

Con nota del 7 giugno 2022 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha diramato le Regole Tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale approvate in data 27/05/2022.

Sono riportate in tutto sei regole tecniche così suddivise:

  • Regola tecnica 1 - valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso all’attività professionale svolta e le misure per prevenirlo o attenuarlo;
  • Regola tecnica 2 - misure di adeguata verifica della clientela;
  • Regola tecnica 3 - adeguata verifica rafforzata della clientela da attuare in presenza persone politicamente esposte (PEP);
  • Regola tecnica 4 - identificazione della clientela;
  • Regola tecnica 5 - identificazione del titolare effettivo;
  • Regola tecnica 6 - dell'obbligo di conservazione della documentazione;

Passando all’analisi degli aspetti salienti delle regole tecniche giova, premettere che essendo il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro un Organo di Autoregolamentazione dovrà provvedere anche a promuovere e controllare l’osservanza degli obblighi da parte dei professionisti iscritti all’Albo attraverso i Consigli Provinciali, provvedere alla loro formazione e aggiornamento nonché intraprendere azioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute, o sistematiche ovvero plurime degli obblighi derivanti dalla normativa cui gli iscritti sono soggetti..

1. Riguardo all’analisi e alla valutazione del rischio i consulenti dovranno calcolare un rischio specifico per ogni cliente e prestazione.

Il rischio specifico dovrà essere calcolato in tre fasi:

  • Prima fase

    - bisognerà calcolare il rischio inerente derivante dalla prestazione che il professionista compie a favore del cliente e diviso in quattro tabelle dal valore “Non Significativo” (grado d’intensità 1) sino a “Molto Significativo” (grado 4) passando dal valore “Poco Significativo” (grado 2) e “Significativo” (grado 3).

    - Nella Tabella 1, tra le non significative, sono riportate tutte quelle operazioni che non consentono la possibilità di valutare le scelte del cliente. E’ da notare che è anche riportata la prestazione di “Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 11/01/1979, n. 12” anche se si tratta di prestazione espressamente esclusa dalla normativa antiriciclaggio.

    - Nella Tabella 2, tra le poco significative, sono riportate le prestazioni di apposizione di visto di conformità da parte del professionista al quale non è richiesta, altresì, la tenuta della contabilità, assistenza per ispezioni eccetera, arbitrati e predisposizione e gestione di un piano di assunzione eccetera.

    - Nella Tabella 3, tra le significative, sono riportate tutte le consulenze a favore del cliente, mentre nella Tabella 4, tra le molto significative, sono riportate le prestazioni di gestione d’incassi e versamenti in nome e per conto del cliente e dei titoli, conti bancari, denaro e libretti di deposito.

  • Seconda fase

    in seguito dovrà essere calcolato la media aritmetica del rischio specifico collegato al cliente, alla prestazione che di fatto già conosciamo e, novità assoluta, l’organizzazione dello studio che comprende la valutazione dell’Esercizio di attività in più sedi, l’organico di collaboratori e grado di complessità dell’organizzazione del lavoro e dell’Eventuale impiego di collaboratori esterni. Questi ultimi tre valori presumono che quanto più complessa è l’organizzazione dello studio tanto più difficile sia il controllo del professionista.

    Dovrà essere assegnato un valore da 1 (non significativo) fino a 4 (molto significativo) anche in questo caso passando dal valore 2 (poco significativo) e 3 (significativo).

  • Terza fase - in ultimo il rischio effettivo determinando prima di tutto il valore sommando il 40% del rischio inerente e il 60% della media del rischio specifico. Il risultato dovrà essere confrontato con apposita matrice di cui:
Valori ponderati Livello di rischio residuo
1,0 - 1,5 Non significativo
1,6 - 2,5 Poco significativo
2,6 - 3,5 Abbastanza significativo
3,6 - 4,0 Molto significativo

Alcune note importanti:

  1. Nelle valutazione del rischio il professionista deve tener conto dei particolari elementi di valutazione ricavabili dagli schemi di comportamenti anomali e dagli indicatori di anomalia elaborati dalla UIF, nonché contenuti nelle Comunicazioni e nelle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riportate nei Quaderni dell'antiriciclaggio (tale documentazione è pubblicata dalla stessa Unità nel sito https://uif.bancaditalia.it/) e dei fattori di rischio indicati all’art. 23 e 24 del D.Lgs. 231/2007;
  2. Nell’assunto della non esistenza di fattispecie PRIVE DI RISCHIO il consulente dovrà tener conto almeno delle Regole minime di condotte consistenti nell’acquisire in ogni cosa: copia del documento di riconoscimento in corso di validità; visura camerale o attribuzione partita iva; incarico o nomina e valutazione del rischio specifico. Quest’ultimo deve essere eseguito anche in presenza di rischio inerente non o poco significativo.
  3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
  5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

2. Per quanto riguarda le altre regole tecniche sono generalmente riportate in linea di massima quelle già in corso.

Viene di fatto confermato che l’identificazione e verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo deve avvenire prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale. Solo nel caso di adeguata verifica semplificata i consulenti del lavoro completano le procedure di verifica dell’identità dei clienti entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto o dal conferimento dell’incarico.

Qualora la professione sia svolta in forma associata o nell’ambito di una società tra professionisti, l’adeguata verifica è espletata dal professionista incaricato dell’esecuzione della prestazione. Sono indicati, anche, una serie di comportamenti che il professionista deve utilizzare nell’esecuzione di un’adeguata verifica rafforzata.

Vengono ribaditi tutti gli elementi comportanti la situazione di persona politicamente esposta, le possibilità di un’adeguata verifica a distanza, le procedure di identificazione del titolare effettivo e le regole e le modalità di conservazione e accesso ai dati. Ulteriori elementi potranno essere approfonditi in articoli successivi.