Norme e limiti generali per pagamenti in contanti

Norme e limiti generali per pagamenti in contanti

Dal 01-07-2020 è vietato il trasferimento di denaro in contante dai 2.000 € in poi tra soggetti privati, come previsto dall’articolo 49 del D.lgs. 231/2007, così come modificato dal D.lgs. 90 del 25/5/2017 su G.U. 140 del 9 giugno 2017.

Definizione denaro contante

La lettera O dell'articolo 1 del D.lgs. 231 definisce denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, avente corso legale. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

Le modifiche del limite nel tempo

L'articolo 18 del Decreto Fiscale 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019. Il testo ufficiale, all’art. 18, interviene aggiungendo due commi nel DL numero 231 del 21 novembre 2007:

  • a) all’articolo 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022 il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1000 euro”
Periodo Limite
Fino al 29.04.2008 € 12.499,00
Dal 30/04/2008 al 24/06/2008 € 4.999,00
Dal 24/06/2008 al 30/05/2010 € 12.499,00
Dal 31/05/2010 al 12/08/2011 € 4.999,00
Dal 13/08/2011 al 05/12/2011 € 2.499,00
Dal 06/12/2011 al 31/12/2015 € 999,00
Dal 01/01/2016 al 30/06/2020 € 2.999,00
Dal 01/07/2020 al 31/12/2021 € 1.999,00
Dal 01/01/2022 € 999,00

Soggetti diversi

Con tale locuzione il legislatore ha inteso fare riferimento a entità giuridiche distinte, diversi da Banche, Poste, Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica. Al fine di chiarirne la portata, sono state indicate come operazioni che intercorrono tra soggetti diversi quelle che avvengono:

  • Tra due società
  • Tra il socio e la società di cui questi fa parte
  • Tra società controllata e società controllante
  • Tra legale rappresentante e socio
  • Tra due società aventi lo stesso amministratore
  • Tra una ditta individuale e una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono
  • Per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi
  • Donazioni e prestiti in denaro anche tra parenti

È stato confermato, poi, che nella violazione sono coinvolti non solo il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve.

Il limite dei 3.000 euro in contanti non riguarda i prelievi e i versamenti in banca in quanto non è configurabile un trasferimento tra soggetti diversi, ma occorre avere ben presente che per movimentazioni consistenti di contanti l’operatore potrebbe richiedere le motivazioni che hanno indotto al prelievo o l’origine di fondi oggetto di versamento (ad esempio nel momento in cui il denaro movimentato si discosta di molto dall’operatività abituale del cliente o da quanto indicato nelle dichiarazioni dei redditi).

Occorre, infatti, rammentare che, secondo quanto anche indicato dalla normativa di riferimento, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche non eccedenti la soglia normativa, e nello specifico, il prelievo o il versamento in contante d’importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

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