Indicatori di anomalia e operazioni sospette

Indicatori di anomalia e operazioni sospette

L’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che, per agevolare l’individuazione di operazioni sospette, su proposta dell’UIF, vengano emanati e periodicamente aggiornati gli indicatori di anomalia, i quali costituiscono strumenti di ausilio per la rilevazione delle operazioni e/o comportamenti sospetti e hanno un ruolo importante per l’orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, sebbene non siano da intendersi tassativi o esaustivi.

Gli stessi indicatori consistono in un’elencazione di operazioni o comportamenti tenuti “anomali” e quindi potenzialmente idonei a rappresentare l’intenzione di porre in essere operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In merito è stato più volte ribadito che gli indicatori non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.

Non è possibile infatti definire in astratto tutte le fattispecie prefiguranti gli estremi di un’operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; al tempo stesso, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori, non è motivo di per sé sufficiente per ipotizzare l’esistenza di una operazione sospetta, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.

Gli stessi, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett e) del D.Lgs. 231/2007, vengono elaborati dall’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) e rivolti alle diverse categorie di soggetti obbligati nell’intento di contenere gli oneri di quest’ultimi e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette

Vengono qui di seguito riportati gli indicatori di anomalia come testualmente trattati dall’UIF con particolare riferimento a talune categorie di operatori non finanziari.

Indicatori di anomalia

Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione

Provvedimento della Banca d'Italia del 30 gennaio 2013
Indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico

Decreto del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2012
Modificazione del decreto 17 febbraio 2011 di determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari

Decreto del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2011
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari

Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili

Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari

Provvedimento del 27 maggio 2009
Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

Le linee guida del CNDCEC sull’adeguata verifica hanno messo in evidenza la funzione degli indicatori di anomalia (nonché degli schemi/modelli di comportamento anomali).

LA SUDDIVISIONE IN GRUPPI

Per lo specifico settore professionale viene preso in riferimento il provvedimento UIC del 24.2.2006 poi confluito nel DM del 16 aprile 2010, attualmente strutturato su 6 gruppi.

Indicatori di anomalia:

  • A. connessi al cliente
  • B. connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
  • C. relativi alle modalità di pagamento dell’operazione
  • D. relativi alla costituzione e all’amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi
  • E. relativi ad operazioni aventi come oggetto beni immobili o mobili registrati
  • F. Relativi ad operazioni contabili e finanziarie

A) INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE (trattasi di indicatori connessi a particolari atteggiamenti assunti dal cliente nei confronti del professionista)

  • Vengono fornite informazioni palesemente inesatte – incomplete - false sulla propria identità, quella del titolare effettivo, su scopo e natura della prestazione richiesta, sull’attività esercitata ovvero sulla situazione finanziaria – economica - patrimoniale;
  • Riluttanza a fornire informazioni riferite all’operazione comunemente acquisite per la sua esecuzione;
  • Inusuale familiarità con i presidi antiriciclaggio;
  • Dimostrazione di non avere adeguata conoscenza della natura, oggetto, scopo della prestazione professionale, suscitando il dubbio che si agisca con finalità illecite per conto di terzi.

B) INDICATORI CONNESSI ALLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

  • Richieste di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto o scopo non compatibili con il profilo economico-patrimoniale del cliente;
  • Prestazioni richieste da enti no profit per finalità non compatibili con quelle dichiarate;
  • Transazioni finanziarie di notevole importo, non giustificate dal profilo del cliente;
  • Richiesta di prestazione a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o sede dell’attività del cliente;
  • Ricorso a caselle postali o indirizzi diversi dal domicilio fiscale/professionale del cliente ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo;
  • Frequente rilascio di deleghe al fine di evitare contatti diretti con il professionista.

C) INDICATORI RELATIVI ALLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’OPERAZIONE

  • Ricorso (per importi rilevanti) al contante, libretti di deposito al portatore, altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all’oro;
  • Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si ricorra a tecniche di frazionamento non giustificate;
  • Richiesta di modificare le modalità di pagamento già convenute;
  • Pagamento delle operazioni o prestazioni professionali mediante mezzi di pagamento provenienti da soggetti terzi estranei non collegati con il cliente in assenza di ragionevoli motivi.

D) INDICATORI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETA’, TRUST ED ENTI ANALOGHI

  • Richiesta di prestazioni professionali per attuare operazioni di natura societaria con lo scopo di dissimulare/ostacolare l’identificazione del titolare effettivo;
  • Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende;
  • Volontà di costituire strutture di gruppi societari artificiosamente complesse ed articolate;
  • Conferimento di incarichi societari a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità

E) INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI RIFERITI A BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI Ad esempio :

  • Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico e patrimoniale del cliente in assenza di ragionevoli motivi o esigenze;
  • Acquisto/vendita di beni a prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi;
  • Investimento in beni immobili in assenza di legami con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell’investimento;
  • Acquisto di beni senza disporre di adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi
  • Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare/vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

F) INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE

  • Operazioni contabili aventi come scopo/effetto quello di occultare disponibilità finanziarie;
  • Operazioni di investimento finanziario con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo del cliente;
  • Esecuzione di successive operazioni di apertura e chiusura di conti, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello comunitario;
  • Utilizzo di conti di terzi per l’impiego di disponibilità personali del cliente o viceversa, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori.

RAPPORTO TRA INDICATORI E “SOSPETTO”

L’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più indicatori, può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto. Peraltro, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.