Comunicazioni oggettive: si parte da settembre 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria 28 marzo 2019, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziario, ha emesso un provvedimento disciplinante la nuova tipologia di rilevazione di operazioni (c.d. "comunicazioni oggettive") da trasmettere con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) e riguarderanno le operazioni in contante pari o superiori a una certa soglia.
Il provvedimento è stato emesso a seguito del disposto dell’art. 47 del D.Lgs. 231/2007 così come modificato dal D.Lgs. 90 del 2017.
Il provvedimento tiene conto degli esiti della Relazione della Commissione Europea sulla valutazione sovranazionale dei rischi, dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei risultati degli approfondimenti effettuati dalla UIF, individua le operazioni in contante quale categoria a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sottoposta pertanto ai nuovi obblighi di comunicazione.
In particolare, le comunicazioni dovranno contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Le operazioni dovranno essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.
Eventuali operazioni di segno contrario effettuate dallo stesso cliente o esecutore non vanno compensate ma vanno sommate.
Pertanto, a titolo di esempio, se sono effettuati versamenti in contanti e prelievi in contanti da parte dello stesso soggetto e la somma di versamenti e prelievi è superiore alla soglia, le operazioni vanno segnalate.
Le operazioni in contante presentano un elevato rischio di riciclaggio. L’utilizzo del denaro contante è quello che più di altri si presta ad operazioni “opache”, in quanto caratterizzate da anonimato negli scambi e non tracciabilità e infatti le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati vedono come prima fonte di anomalia proprio le operazioni che coinvolgono l’utilizzo del contante.
La comunicazione oggettiva non comporta necessariamente l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (SOS), che per essere avviata necessita di ulteriori elementi di sospetto oltre alla mera circostanza dell’utilizzo del contante.
Sono denominate comunicazioni “oggettive” in quanto mancanti di marcate anomalie sotto il profilo soggettivo e di collegamento con operazioni sospette di diversa tipologia.
I soggetti obbligati disporranno un file in formato XML per ogni operazione che contribuisce al superamento della soglia, con due differenti report, uno relativo all’operazione, uno relativo al soggetto collegato all’operazione stessa. Il primo record contiene i dati dell’operazione, del luogo in cui essa è stata eseguita e del rapporto del movimento. Il secondo record invece è utilizzato per segnalare le persone che hanno preso parte all’operazione (l’esecutore, i cointestatari del rapporto, la controparte dei bonifici in contanti, il titolare effettivo ovvero il legale rappresentante).
Nel caso di integrazione o rettifiche di precedenti comunicazioni i destinatari devono procedere senza indugio ad una comunicazione sostitutiva.
La trasmissione della comunicazione oggettiva da parte dei destinatari esclude l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette laddove l’operazione:
- non presenta collegamenti con altre di diversa tipologia che facciano desumere un’operatività complessivamente sospetta;
- non è effettuata da clienti con un profilo soggettivo marcatamente anomalo.
Viceversa, la trasmissione di una SOS avente i profili di anomalia descritti in precedenza (movimentazione complessiva mensile di contante ≥ 10000 euro) non esonera tout court gli intermediari destinatari dall’obbligo di inviare una - correlata - comunicazione oggettiva. La rilevazione prenderà avvio a partire dal mese di settembre 2019: il primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Per eventuali chiarimenti in merito alle modalità di compilazione e trasmissione delle comunicazioni è possibile contattare la casella di supporto dedicata: servizio.ops.oggettive@bancaditalia.it.
Le comunicazioni dovranno indicare, in modo dettagliato, le operazioni effettuate, compreso il luogo, il tipo di rapporto e le generalità dei soggetti coinvolti.
Le comunicazioni oggettive rientrano nel più ampio controllo dell’UIF finalizzato al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e si aggiungono agli altri strumenti già a disposizione di quest’ultimo per individuare situazioni potenzialmente sospette e identificare schemi di comportamento.
La raccolta su base periodica di dati e informazioni relative a tale operatività, oltre a stringere ancor di più le maglie del controllo in funzione antiriciclaggio, permetteranno all’UIF di utilizzare le informazioni raccolte per l’approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni e tipologie ricorrenti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Inoltre, l’aggregazione e l’accentramento dei dati presso l’UIF permette di avere un quadro di insieme dell’operatività complessiva di ogni singolo soggetto, utile per rilevare schemi anomali di comportamento non desumibili invece dall’analisi dei dati da parte del singolo intermediario.
Il patrimonio informativo derivante dalle comunicazioni oggettive costituirà una base dati ampia, omogenea e sistematica, utile alla UIF per arricchire le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e per approfondire fenomeni a rischio.
Conclusioni
Si ritiene quindi, importante per gli studi e gli altri soggetti obbligati, procedere alla sensibilizzazione dei propri clienti circa le operazioni in contanti con gli istituti di credito al fine di non essere sottoposti ad eventuali controlli da parte degli organi competenti.