Antiriciclaggio in breve

Antiriciclaggio in breve

Antiriciclaggio in breve

Come tutti sanno l’emergenza sanitaria ed economica che sta attraversando l’Italia, e le misure di contenimento del virus e di sostegno ai redditi, espongono il nostro sistema economico al crescente rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

La crisi dovuta all’inevitabile blocco delle attività produttive, infatti, rende l’intero sistema più permeabile all’infiltrarsi della criminalità così come potrebbe favorire azioni speculative o illecite da parte delle aziende in difficoltà finanziarie.

Per i motivi di cui sopra le autorità del settore hanno incrementato il controllo al fine di rilevare e punire tali forme di criminalità così come le stesse procedure sono state rese sempre più stringenti.

Ricordiamo che sono stati frequenti gli interventi dell’Unità per l’Informazione Finanziaria (UIF), della Commissione Europea e del Gafi, rafforzati dai provvedimenti legislativi del 2019 e degli organi di vigilanza e controllo, tra i quali ricordiamo le regole tecniche del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e del Consiglio Nazionale Forense oltre all’Abi e all’Isvass e altri.

Al fine di evitare le sanzioni previste dalla normativa specifica, si riassumono, in breve la procedura da eseguire per i professionisti.

Mitigazione del rischio – Autovalutazione

Prima di tutto è necessario provvedere alla valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo a cui lo studio o l’impresa sono esposte a seguito della tipologia della clientela e della propria organizzazione e formazione adottata dal professionista.

Si rende necessario valutare:

  • il rischio inerente all’attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l’evento possa verificarsi e alle sue conseguenze in ordine alla tipologia di clientela, all’ area geografica di operatività, ai canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.) e ai servizi offerti;
  • la vulnerabilità, connessa all’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi nel suo complesso dipende dall’efficacia della Formazione e dell’ adempimenti di adeguata verifica della clientela, della conservazione dei documenti, dati e informazioni e dall’organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante

Dopo aver determinato il livello di rischio residuo, il soggetto obbligato procede ad attivare le azioni necessarie per la sua gestione e mitigazione, laddove necessario.

Adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo

Gli obblighi di adeguata verifica da attuarsi in linea di principio prima dell’accettazione del mandato, si esplicano nei seguenti passaggi:

  • Identificazione del cliente tramite documento di identità valido o sulla base di documenti e informazioni forniti da una fonte affidabile e indipendente;
  • Identificazione del titolare effettivo tramite l’adozione di misure proporzionate al rischio che consentano di ricostruire con fedeltà l’assetto proprietario;
  • Acquisizione e valutazione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo e di quello occasionale;
  • In presenza di situazioni particolari è necessario anche acquisire la provenienza dei fondi per l’operazione e dati sulla situazione reddituale e patrimoniale della clientela;
  • Controllo costante del rapporto con il cliente.

Valutazione del rischio e dell'operazione

L’art. 15, al comma 2, del D.Lgs 231/2007, stabilisce che i soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

La normativa impone dei criteri generali da adottare lasciando poi l’adozione di specifici moduli alle direttive degli organi di vigilanza o autoregolamentazione.

Formazione del fascicolo e conservazione dei documenti

Al termine dell’adeguata verifica, tutti i dati, i documenti e gli elementi acquisiti devono essere, ENTRO 30 GIORNO DALLA DATA DEL MANDATO, raccolti e conservati in un fascicolo, da custodire per 10 anni dalla data di ultimazione della prestazione, secondo le procedure previste dalla normativa sulla privacy.

Formazione continua e permanente dei dipendenti

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio sopra descritti, il legislatore, a norma dell’art. 16, comma 3, del decreto 231/2007, impone anche ai professionisti e a tutti gli altri soggetti obbligati lo svolgimento a favore dei dipendenti e collaboratori di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché deve tenere conto dell’evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

Segnalazione di operazione sospetta o comunicazione di violazione all’uso del contante

I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, devono inviare senza ritardo alla UIF segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

L’art. 49 ribadisce la disposizione dell’art. 12 del D.L. 201/2011 che dispone a decorrere dal 06 dicembre 2011, il divieto del trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi da banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro 3.000 (Tremila). Per effetto del Decreto Fiscale n. 124/2019 dal 01 luglio 2020 il limite è ridotto a € 2.000 mentre dal 01 gennaio 2022 il limite è di € 1.000.

La nostra prestazione e assistenza nelle procedure di antiriciclaggio

EAML - Easy Anti-Money Launedring - è un progetto sostenuto da un gruppo di professionisti ed aziende, che si prefigge come obbiettivo la semplificazione nell'adempimento a tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio. EAML ha studiato un approccio sia diretto presso gli studi per l’esecuzione materiale delle specifiche procedure e degli obblighi sia online con specifico software o con la piattaforma EAML.IT.

Mettiti al riparo dalle pesanti sanzioni amministrative e resta aggiornato sulle modifiche che vengono apportate alla normativa, facilitando il lavoro del tuo studio o impresa.