Anche nell'antiriciclaggio è meglio prevenire che curare
Come si evince da tutte le notizie in circolazione in quest’ultimo periodo (Veggasi ad esempio Ansa dell’1 Luglio 2020 o altre comunicazioni dell’UIF) una delle attività di controllo che maggiormente saranno sviluppate dopo la fase dell’emergenza è sicuramente quella di contrasto all’attività di riciclaggio posta in essere dai vari operatori al fine di acquisire il controllo di imprese in crisi o di incamerare illecitamente i vari incentivi o di acquisire appalti attraverso atti corruttivi.
In merito, l’ UIF ha comunicato che da fine febbraio a metà giugno ha ricevuto circa 350 segnalazioni di operazioni sospette direttamente collegate all’emergenza.
Al fine, quindi, di prevenire eventuali contestazioni da parte degli organi addetti al controllo, in sommi capi, si riportano le attività necessarie per organizzare il proprio studio al fine di rispettare gli obblighi imposti dal D.Lgs. 231 del 2007 e successive integrazioni e modificazioni.
a) La prima operazione da eseguire è l’autovalutazione che consiste nella valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale. Consiste in pratica nella valutazione del rischio inerente all’attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l’evento possa verificarsi e alle sue conseguenze e della vulnerabilità dell’assetto organizzativo e dei presidi in modo da determinare il rischio residuo e adottare così procedure per la gestione e la mitigazione di tale rischio. Le valutazioni andavano fatte rapportate alla situazione del 31.12.2019.
b) Di conseguenza è necessario determinare e organizzare i presidi antiriciclaggio in base al livello di rischio collegato ai clienti e alle prestazioni da essi richieste. E’ necessario porre in essere delle procedure specifiche al fine di individuare eventuali operazioni sospette di antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di utilizzo del contante oltre i limiti consentiti in modo da mitigare e gestire il rischio. Per questo si rende necessario compilare e aggiornare apposito manuale delle procedure.
c) Parallelamente lo studio dovrà provvedere alla formazione dei responsabili, dei collaboratori delegati e di tutti gli altri dipendenti e collaboratori che comunque vengono a contatto con i clienti o gestiscono la prestazione richiesta dai clienti.
d) Dal 04 luglio 2017 è determinate che lo studi abbia posto in essere e aggiornato per ogni cliente apposito fascicolo (in precedenza dal 2007 era necessario anche apposito registro cronologico) contenente tutti i dati e i documenti che hanno costituito l’adeguata verifica, la valutazione del rischio effettivo e specifico del cliente e della operazione (c.d. risk assessment) , nonché il riscontro del controllo costante eseguito per le prestazioni che si protraggono nel tempo come per esempio la tenuta della contabilità.
Ricordiamo che l’adeguata verifica si compone delle seguenti attività:
- Identificazione e verifica dell’identità del cliente e dell’esecutore (persona richiedente la prestazione)
- Identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo (beneficiario ultimo della prestazione)
- Ottenimento di informazioni su eventuale presenza di PEP, sullo scopo e natura della prestazione e dei mezzi di pagamento utilizzati per l’oggetto dell’attività per cui è richiesta la prestazione ed eventuale situazione patrimoniale.
e) Eventuale comunicazione di segnalazioni di operazioni sospette o di violazione del superamento del limite del contante anche al fine di non essere coinvolti in situazioni di concorso in attività irregolari.
Come si può constatare trattasi di attività complessa che necessita di un’adeguata e specifica organizzazione che diviene comunque utile nella gestione e conoscenza del cliente al fine di evitare le sanzioni che qualora ritenute gravi, ripetute e sistematiche assumono importi elevati.
Si riportano qui di seguito quelle più importanti:
Violazione commessa | Sanzione amministrativa |
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Omissione in sede di adeguata verifica, dell’acquisizione o della verifica dei dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura | Sanzione pecuniaria di 2.000 euro Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime da 2.500 Euro a 50.000 Euro |
Mancata o parziale conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, o tardiva conservazione | Sanzione pecuniaria di 2.000 euro Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime da 2.500 Euro a 50.000 Euro |
Omissione di Segnalazione di Operazione Sospetta | Sanzione pecuniaria di 3.000 euro Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime da 30.000 Euro a 300.000 Euro. Se consegue vantaggio economico determinabile fino al doppio dell'ammontare del vantaggio e comunque non inferiore a € 450.000 – se vantaggio economico indeterminabile sanzione non inferiore a € 1.000.000. |
Mancata esecuzione al provvedimento di sospensione dell’operazione dell’UIF | Sanzione pecuniaria da 5.000 Euro a 50.000 Euro |
Compimento dell’operazione o esecuzione della prestazione nei casi di obbligo di astensione di cui all’art. 42 | Sanzione pecuniaria di 2.000 euro. Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime da 2.500 Euro a 50.000 Euro |
Inosservanza degli obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati | Sanzione pecuniaria da 5.000 Euro a 30.000 Euro |
Inosservanza degli obblighi informativi nei confronti di richieste della UIF | Sanzione pecuniaria da 5.000 Euro a 50.000 Euro |
Omessa comunicazione delle infrazioni per operazioni superiori a 3.000,00 € | Sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. Per violazioni superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo |
Al fine di collaborare con gli studi nella gestione delle procedure imposte dal D.Lgs. 231 del 2007 e successive integrazioni e modificazioni, il gruppo EAML ha predisposto specifici software di supporto tutte le fasi della complessa procedura nonché esegue direttamente presso gli studi o da remoto attività di formazione dei responsabili e dei collaboratori, di organizzazione delle procedure e di controllo e/o aggiornamento degli archivi secondo la normativa, le regole tecniche e le linee guida del CNDCEC.