Accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

Accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

Sempre più spesso, oramai, continuano a giungere notizie di richiesta di esibizione da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza ai professionisti dei fascicoli di adeguata verifica eseguita ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 231/2007 cosiddetta “norma antiriciclaggio” anche nel corso di normale attività di ispezione o controllo di carattere fiscale.

Facciamo un punto sulla situazione normativa e di prassi circa l’interconnessione tra gli aspetti connessi all’antiriciclaggio con quelli relativi agli accertamenti fiscali.

Con il D.Lgs. del 18.05.2018 n. 60, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2018,si è dato attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri dell'Unione europea.

La direttiva prevede, in particolare, che i servizi di collegamento designati a fornire alle autorità richiedenti degli altri Stati membri gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, oltre a utilizzare i dati e le notizie contenuti nell’anagrafe tributaria o acquisiti dall’Agenzia delle entrate nel corso dei propri accertamenti hanno accesso anche ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e di persone giuridiche, contenuti nell’apposita sezione del registro delle imprese (di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 231/1997 e successive modificazioni.)

Secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 2016/2258, a livello comunitario, gli Stati membri devono disporre per legge l’accesso da parte delle autorità fiscali “ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio”, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in particolare, l’Amministrazione finanziaria di ogni Stato membro potranno accedere ai seguenti meccanismi, procedure, documenti e informazioni:

  • Procedure per l’adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio (articolo 13)
  • Informazioni sulla titolarità effettiva di società e altre entità giuridiche contenute in un apposito registro centrale (articolo 30)
  • Informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e sull’istituzione del correlato registro a livello centrale (articolo 31)
  • Obblighi di conservazione dei documenti e delle informazioni AML, Anti Money Laundering (articolo 40)

Il D.Lgs. del 18.05.2018 n. 60 interviene, modificando e integrando l’articolo 3, D.Lgs. 29/2014, che nella nuova formulazione dispone che per l’espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, è consentito all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza l’accesso:

  • ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo con le modalità di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 con le modalità di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.

L’accesso è consentito indistintamente alle articolazioni preposte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, se le informazioni antiriciclaggio sono detenute da soggetti che già comunicano all’Agenzia le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti ai sensi dell’articolo 4, legge 95/2015 (ossia banche, società di intermediazione mobiliare, Poste italiane Spa, società di gestione del risparmio, società finanziarie e società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia).

Invece l’accesso è effettuato esclusivamente attraverso le articolazioni della Guardia di finanza, nel caso in cui le informazioni siano nella disponibilità dei soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esempio, professionisti o prestatori di servizi di gioco). A tale scopo è stata stipulata apposita convenzione tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza che regoli i rapporti tra le due autorità, da redigere entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo.

E’ altresì previsto che l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-bis è anche consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95.

Tutte le suddette misure si applicano alle richieste di informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

E’ da ultimo importante ricordare che con la modifica all’art. 9 D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 attuta dal D.lgs. 9072017 i dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti. Nella sostanza, la nuova disposizione implica la possibilità di utilizzo dei dati acquisiti in fase di accesso ispettivo intrapreso ai fini “antiriciclaggio” (o dei dati comunque acquisiti in fase di attività investigativa, anche mediante accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria e/o del registro delle imprese) per l’accertamento di illeciti di natura tributaria.

A seguito di tutto quanto sopra esposto si sensibilizzano i soggetti obbligati e in particolare i professionisti e tutti gli altri soggetti che eseguono elaborazione dati contabili per conto terzi a tenere aggiornati i propri fascicoli di adeguata verifica secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/2007.