Gli accertamenti fiscali utilizzeranno anche i dati antiriciclaggio
Con il Dlgs 60/18 è stata data piena attuazione alla direttiva (Ue) 2016/2258 recante modifica alla direttiva 2011/16/Ue per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.
Il decreto disciplina l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri. Il decreto prevede, in particolare, che i servizi di collegamento designati a fornire alle autorità richiedenti degli altri Stati membri gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. Oltre a utilizzare i dati e le notizie contenuti nell'anagrafe tributaria o acquisiti dall'Agenzie delle entrate nel corso dei propri accertamenti (ai sensi del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605), hanno accesso anche ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e di persone giuridiche, contenuti nell'apposita sezione del registro delle imprese (di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 231/1997 e successive modificazioni). Registro ora in stand by, in attesa che l’esecutivo dia attuazione alla disciplina prevista dal Dlgs 90/17 (attuazione IV direttiva antiriciclaggio).
Quindi, per l’espletamento delle indagini finanziarie amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza possono accedere ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti nella fase di adeguata verifica e conservati nei relativi fascicoli.
Il provvedimento di cui sopra è rafforzato dalla previsione dell’art.9, comma 9 del D.lgs. 231/2007 in base al quale: “i dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.
Il precitato articolo è anche richiamato dalla Circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, nella parte dedicata al “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”.
Nell’ambito delle attività ispettive potranno essere prese in considerazione, tra l’altro, anche i seguenti aspetti:
- Prima di tutto sicuramente i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo anche al fine di rilevare eventuali situazioni di interposizione fittizia o di estero vestizione di articolate strutture societarie:
- Potrebbero anche essere prese in considerazione le informazioni dello scopo e natura delle prestazioni per evidenziare operazioni elusive del cliente;
- Eventuali operazioni immobiliari, societarie o anche trasferimenti non giustificati o in violazione al monitoraggio fiscale ed eventuale interposizione di Trust o altre forme di controllo societario opache.
In tutti questi casi il controllo è riferito al singolo fascicolo inerente al cliente soggetto all’ispezione.
Dal controllo, quindi, potrebbero emergere violazioni al D.lgs. 231/2007 per omessa o inadeguata adeguata verifica che prevede una sanzione amministrativa di Euro 2.000 per ogni violazione. La stessa in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime è aumentata da un minimo di € 2.500 euro a un massimo di € 300.000 euro.
In via indiretta potrebbe anche essere oggetto di segnalazioni per eventuali controlli generali sugli adempimenti in oggetto.